Il welfare integrativo non trova limiti di trattamento accessorio
La Corte Conti Liguria, con delibera n. 61/2023 ha espresso parere in merito al quesito posto da un Comune volto a chiarire se sia lecito destinare somme per il welfare integrativo di cui all’art. 82 CCNL 16/11/22 anche oltre il limite del trattamento accessorio di cui all’art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017.
Al riguardo, la Sezione ha ritenuto che le risorse in esame non siano assoggettate al limite del trattamento accessorio del personale, in quanto aventi natura assistenziale e non retributiva, bensì alla disciplina e ai limiti specifici, anche finanziari, previsti dal medesimo art. 82 CCNL.