Il valore delle prove nei concorsi pubblici
Il Tar del Lazio si è di recente espresso, con sentenza della Sez. III n. 8751/2021, in materia di accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, nonché della lingua inglese, durante l’espletamento di procedure concorsuali.
Il ricorso è stato proposto da una candidata esclusa dalla graduatoria sulla base della valutazione negativa delle conoscenze informatiche, la quale lamentava che le Amministrazioni procedenti non avessero rispettato le prescrizioni di legge, non avendo indicato in maniera chiara e in un momento precedente all’esecuzione delle prove i criteri di valutazione delle stesse.
I Giudici amministrativi, nell’esaminare la questione sottoposta alla loro attenzione, hanno innanzitutto premesso che l’accertamento della conoscenza delle nozioni informatiche e della lingua inglese costituisce condizione per l’accesso agli impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni (ex artt. 37 del D. lgs. n. 165/2001 e 5, comma II, del D.P.R. n. 272/2004).
Detto accertamento può essere previsto, in linea generale, sia come prova d’esame, sia come requisito di partecipazione alla procedura concorsuale. Tuttavia, nel caso in cui le selezioni siano finalizzate al reclutamento dei dirigenti (come nel caso di specie), la verifica delle conoscenze sopra elencate dev’essere espletata nell’ambito della prova orale.
Relativamente a quest’ultima, i Giudici proseguono chiarendo che, trattandosi pur sempre di un’attività che avviene nel corso di una prova d’esame, deve trovare applicazione il disposto dell’art. 12 del D.P.R. n. 487/1994, ai sensi del quale le commissioni esaminatrici hanno l’onere, alla prima riunione, di stabilire i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, al fine di assegnare il punteggio.
Qualora le commissioni non adempiano a tale obbligo, la prova espletata e il relativo accertamento delle conoscenze informatiche e linguistiche non possono essere considerati validi e, conseguentemente, devono essere eseguiti di nuovo, nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 12 del D.P.R. n. 487/1994.