Il trasferimento degli impianti di distribuzione gas naturale è una cessione d'azienda
Nella Risposta n. 207/2024 l'Agenzia delle entrate qualifica come cessione d'azienda ai fini dell'IVA ed imposta di registro, il passaggio del dal gestore uscente a quello subentrante degli impianti di distribuzione gas naturale, a seguito del bando con il quale era stata vinta la concessione per l'ambito territoriale.
A differenza di quanto sostenuto dall'Ente - che evidenziava l'assenza dei requisiti di un passaggio di "azienda" non traslandosi la concessione (oggetto di gara) e altri asset quali personale (passando solo personale "tecnico") e contratti (oltre a quelli strettamente connessi alla svolgimento del servizio di distribuzione ed alla proprietà degli impianti) - l'Agenzia delle entrate, sulla scorta di quanto già evidenziato nelle Risposte n. 455 del 2023 e n. 546 del 2020, evidenzia che gli elementi che contraddistinguono un complesso aziendale sono, tra l'altro, rappresentati:
a) dalla possibile prosecuzione dell'attività d'impresa da parte del cessionario con un complesso di beni materiali e immateriali che permetta di svolgere un'attività economica autonoma e attuale (cfr. Corte di Giustizia dell'Unione Europea, causa n. C497/01 del 27 novembre 2003, punti 40 e 44);
b) dal mantenimento da parte del suddetto complesso di beni di sua identità funzionale anche successivamente al suo trasferimento (cfr. Corte di Giustizia dell'Unione Europea, causa n. C444/10 del 10 novembre 2011, punto 25).
Nel caso di specie risultano soddisfatti entrambi i requisiti.
A differenza di quanto evidenziato nella Risposta n. 108 del 2021 ad oggetto il trasporto pubblico locale, il trasferimento non ha avuto ad oggetto singoli beni strumentali, suscettibili, in astratto, di diverse utilizzazioni economiche (sebbene, in concreto, automezzi vincolati all'attività di trasporto pubblico locale), ma una "universitas" di beni e di rapporti giuridici con una chiara identità funzionale, destinata, in via univoca ed esclusiva, all'esercizio dell'attività economica di distribuzione del gas naturale nell'ambito territoriale (precedentemente gestita dal Gestore Uscente ), ed idonea a consentire, senza bisogno di radicali trasformazioni, l'esercizio della medesima attività da parte del Gestore Entrante.
Il trasferimento della piena proprietà di detta "universitas", avvenuto con la sottoscrizione del Verbale di Consegna, ha, inoltre, prodotto l'effetto di determinare, secondo lo stesso, la "prosecuzione dell'attività d'impresa da parte del cessionario con un complesso di beni materiali e immateriali che permetta di svolgere un'attività economica autonoma e attuale".
Di conseguenza, il trasferimento non è rilevante ai fini IVA ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b), del Decreto IVA avendo detta operazione per oggetto non singoli beni, bensì un complesso di beni e di rapporti giuridici suscettibile di consentire l'esercizio dell'attività di impresa in capo al Gestore Entrante, caratteristica preesistente al trasferimento stesso.
Da ciò rileva l'assoggettamento ad imposta di registro in misura proporzionale ai sensi dell'art. 2 del DPR 131/1986 e art. 2 a. 1 della Tariffa parte I allegata.
Va evidenziato che la cessione d'azienda in esclusione da IVA non implica la rettifica dell'IVA sugli impianti che restano, infatti, in un circuito imprenditoriale, ma comporta una tassazione proporzionale ai fini dell'imposta di registro. In particolare la cessione d'azienda è soggetta all'imposta proporzionale del 3% sul valore dell'azienda, ad eccezione del valore degli immobili che saranno assoggettati alla tassazione secondo il valore venale in comune commercio. La base imponibile sarà data dal maggiore tra i seguenti valori:
-valore venale in comune commercio al netto delle passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa, ai sensi dell'articolo 51 co. 4 del TUR ;
-prezzo della cessione.
Nel caso in cui l'azienda ceduta sia composta da beni soggetti ad aliquote diverse, ad esempio l'avviamento (3%) e gli immobili (9%), e le parti abbiano pattuito un corrispettivo unico, senza alcuna distinzione in merito al valore attribuibile ai singoli beni, l'imposta si calcola applicando all'unico corrispettivo l'aliquota più elevata (articolo 23, comma 1, TUR).