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Il tetto del salario accessorio è complessivo

La Corte dei Conti Sardegna, con delibera 27/2021, è intervenuta sulla fissazione del tetto delle risorse del salario accessorio. L’art. 33 del d.l. n. 34/2019 – hanno evidenziato i magistrati - detta nuove regole per la fissazione del tetto delle risorse del salario accessorio de personale in servizio, in aumento o in diminuzione, a seconda che sia occorso un incremento o un decremento del personale in servizio, a condizione che sia garantita “l’invarianza del valore medio procapite riferito all’anno 2018”. L’amministrazione richiedente chiede se tale norma sia riferita anche al Fondo per il trattamento accessorio dei dirigenti. La risposta affermativa al quesito posto deriva in modo chiaro dalla lettura dell’ultimo inciso dell’art. 33 comma 2^ del D.L. n. 34/2019, laddove è specificato che la stessa disposizione è riferita al personale di cui all’art. 23 comma 2 del d.lgs. n. 75/2017, ossia a tutto il personale, compreso quello di qualifica dirigenziale, mentre non è prevista alcuna deroga per il Fondo per la contrattazione decentrata dei dirigenti.

Il tetto del salario accessorio deve essere considerato come complessivo: esso cioè non ha effetti distinti sui singoli fondi per la contrattazione decentrata ma sul complesso delle risorse destinate a tale scopo e quindi sia sul fondo per la contrattazione decentrata del personale che sul fondo per il trattamento accessorio dei dirigenti (come si desume da Corte di conti, Sezioni riunite, n. 6/2018 e Sez. Lombardia, n. 95/2020).