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Il tesoriere diventa cassiere, da modificare i principi contabili

La figura del Tesoriere è radicalmente cambiata dopo le ultime modifiche normative e tutta la parte 11 (la gestione del bilancio da parte del tesoriere) dei principi contabili di competenza finanziaria potenziata - All. 4/2 Dlgs 118/2011 e smi - deve essere riscritta.

Il Tesoriere non è più tenuto ad osservare la "griglia" degli stanziamenti di entrata e di spesa in conto competenza, di cassa e in conto residui. Non riceve più il bilancio, nè le variazioni di bilancio, nè le modifiche sul Fondo Pluriennale Vincolato.

Di fatto il Tesoriere è diventato un cassiere, come in altri enti pubblici economici, che gestione una massa di risorse indistinte, senza più dovere di controllo sugli stanziamenti. Questo accresce le responsabilità del settore ragioneria e del ragioniere capo.

L'obiettivo delle modifiche normative è quello di rendere meno onerosi gli adempimenti del Tesoriere e di conseguenza riuscire ad attirare maggiormente le banche nelle gare per il servizio di tesoreria, oggi spesso deserte.

Certo è che il cambiamento è notevole; la semplificazione snellisce i procedimenti ma non elimina i dovuti controlli.

Vediamo l'evoluzione normativa e le norme del Tuel e del Dlgs 118/2011 modificate dal DL 124/2019 e dal DL Agosto (in fase di pubblicazione).

DL 124/2019 convertito in Legge 157/2019 art. 57 comma 2-quater:

Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 3 dell'articolo 216 sono abrogati;

b) al comma 2 dell'articolo 226, la lettera a) e' abrogata.

Tuel art. 216 ( Condizioni di legittimità dei pagamenti effettuati dal tesoriere)

  1. I pagamenti possono avere luogo nei limiti degli stanziamenti di cassa. I mandati in conto competenza non possono essere pagati per un importo superiore alla differenza tra il relativo stanziamento di competenza e la rispettiva quota riguardante il fondo pluriennale vincolato. A tal fine l'ente trasmette al tesoriere il bilancio di previsione approvato nonché tutte le delibere di variazione e di prelevamento di quote del fondo di riserva debitamente esecutive riguardanti l'esercizio in corso di gestione. Il tesoriere gestisce solo il primo esercizio del bilancio di previsione e registra solo le delibere di variazione del fondo pluriennale vincolate effettuate entro la chiusura dell'esercizio finanziario. (ABROGATO).
  2. Nessun mandato di pagamento può essere estinto dal tesoriere se privo della codifica,compresa la codifica SIOPE di cui all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il tesoriere non gestisce i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inseriti nei campi liberi del mandato a disposizione dell'ente.
  3. I mandati in conto residui non possono essere pagati per un importo superiore all'ammontare dei residui risultanti in bilancio per ciascun programma. (ABROGATO)

Tuel Art. 226 (Conto del tesoriere)

  1. Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere, ai sensi dell'articolo 93, rende all'ente locale il conto della propria gestione di cassa il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto.
  2. Il conto del tesoriere è redatto su modello di cui all'allegato n. 17 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Il tesoriere allega al conto la seguente documentazione:

a) gli allegati di svolgimento per ogni singola tipologia di entrata, per ogni singolo programma di spesa; (ABROGATO)

b) gli ordinativi di riscossione e di pagamento;

c) la parte delle quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento o, in sostituzione, i documenti informatici contenenti gli estremi delle medesime;

d) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.

DL Agosto Art. 49. Semplificazione adempimenti tesorieri degli enti locali

Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati i commi 4 e 6 dell'art. 163 e il comma 9-bis dell'art. 175.

Il comma 4 dell’articolo 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è sostituito dal seguente “4. Nei casi in cui il tesoriere è tenuto ad effettuare controlli sui pagamenti, alle variazioni di bilancio, disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui all’allegato 8, da trasmettere al tesoriere.”.

Tuel art. 163 commi 4 e 6 (esercizio provvisorio e gestione provvisoria)

  1. All'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato. (ABROGATO)
  2. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'articolo 185, comma 2, lettera i-bis). (ABROGATO)

Tuel art. 175 comma 9 bis (variazioni al bilancio di previsione e al piano esecutivo di gestione)

9-bis. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:

a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;

b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario. (ABROGATO)

Dlgs 118/2011 e smi art. 10 comma 4 (bilanci di previsione finanziari)

Alle variazioni al bilancio di previsione, disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui all’allegato 8, da trasmettere al tesoriere. (ABROGATO)

SOSTITUITO dal seguente “4. Nei casi in cui il tesoriere è tenuto ad effettuare controlli sui pagamenti, alle variazioni di bilancio, disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui all’allegato 8, da trasmettere al tesoriere.”.