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Il sì della Cassazione sulla proroga-Covid (85 giorni)

La Corte di Cassazione, con decreto n. 1630 del 23 gennaio 2025, ha sancito che la sospensione dei termini decadenziali di 85 giorni introdotta nel periodo emergenziale Covid è ad ampio raggio.

I giudici forniscono l’interpretazione dell'art. 67 Decreto Legge n. 18 del 2020 (sospensione Covid), affermando:

“La Prima Sezione civile della Corte di cassazione, infatti, con ordinanza 15 gennaio 2025, n. 960 (come avevamo riportato nella nostra news del 21 Gennaio), ha statuito che la normativa in questione deve essere interpretata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l’arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.

La Corte di legittimità ha osservato che depone in tale direzione il dato letterale della disposizione dettata dall’art. 67, con l’espresso richiamo alla previsione di carattere generale prevista dall’ art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell’art. 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000. P.Q.M. visto l’art. 363-bis cod. proc. civ., dichiara inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dalla Corte di giustizia tributaria di Gorizia e dalla Corte di giustizia tributaria di Lecce con le ordinanze di cui in premessa”.

La Suprema Corte ha chiarito il dubbio interpretativo che sinora si era delineato nell’ambito dell’applicabilità della proroga-Covid, e dunque, ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale disposto dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Gorizia (RGN 24142/2024 ordinanza del 19 novembre 2024) e dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce (RGN 24246/2024 ordinanza del 19 novembre 2024) .

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