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Il servizio trasporto scolastico non è a domanda individuale ma può essere finanziato dal Comune

Il servizio di trasporto scolastico non rientra tra i servizi a domanda individuale di cui DM 31.12.1983, eppure il Comune può finanziarlo. La questione è nota, ma è opportuno riprenderla in quanto in alcuni Comuni emergono perplessità sul punto.

Il chiarimento era arrivato dalla Delibera Corte Conti Autonomie n. 25/2019, che ha precisato quanto sgeue:

“Gli Enti locali, nell’ambito della propria autonomia finanziaria, nel rispetto degli equilibri di bilancio, quali declinati dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e della clausola d’invarianza finanziaria, possono dare copertura finanziaria al servizio di trasporto scolastico anche con risorse proprie, con corrispondente minor aggravio a carico all’utenza.

Fermo restando i principi di cui sopra, laddove l’Ente ne ravvisi la necessità motivata dalla sussistenza di un rilevante e preminente interesse pubblico oppure il servizio debba essere erogato nei confronti di categorie di utenti particolarmente deboli e/o disagiati, la quota di partecipazione diretta dovuta dai soggetti beneficiari per la fruizione del servizio può anche essere inferiore ai costi sostenuti dall’Ente per l’erogazione dello stesso, o nulla o di modica entità, purchè individuata attraverso meccanismi, previamente definiti, di gradazione della contribuzione degli utenti in conseguenza delle diverse situazioni economiche in cui gli stessi versano”.

Il D.M. 31 dicembre 1983 - Ministero Interno – “Individuazione delle categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale” dispone:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale sono le seguenti:

1) alberghi, esclusi i dormitori pubblici; case di riposo e di ricovero;

2) alberghi diurni e bagni pubblici;

3) asili nido;

4) convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli;

5) colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali;

6) corsi extra scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge;

7) giardini zoologici e botanici;

8) impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili;

9) mattatoi pubblici;

10) mense, comprese quelle ad uso scolastico;

11) mercati e fiere attrezzati;

12) parcheggi custoditi e parchimetri;

13) pesa pubblica;

14) servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili;

15) spurgo di pozzi neri;

16) teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli;

17) trasporti di carni macellate;

18) trasporti funebri, pompe funebri;

19) uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili.