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Il servizio delle pubbliche affissioni

A partire dal 1° dicembre 2021, ai sensi dell’art. 1, comma 836, L. 160/2019 è soppresso l'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'art. 18 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Sempre dal 1° dicembre 2021, l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.

I comuni sono tenuti a garantire in ogni caso, l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.

Pertanto:

  • il mantenimento o la soppressione del servizio sono rimessi alla decisione del Comune.
  • le concessioni del servizio in essere dovranno comunque essere mantenute fino alla scadenza del contratto con il soggetto cui sono state affidate.
  • la pubblicazione delle comunicazioni istituzionali deve avvenire nei siti internet istituzionali dei Comuni;
  • i Comuni saranno comunque tenuti a garantire l’affissione da parte degli interessati, di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, che siano prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti dedicati.