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Il Segretario comunale risponde sugli incarichi affidati ai legali esterni

La Corte dei Conti Trentino Alto Adige Sezione Giurisdizionale, con Sentenza n. 2/2024, ha condannato un segretario di ente locale per aver affidato incarico a un legale esterno, quando avrebbe potuto invece chiedere il gratuito patrocino dell’Avvocatura dello Stato.

Al riguardo, sottolinea la Corte dei Conti, deve osservarsi che l’art. 41 del DPR n. 49 del 1973 ha previsto la possibilità per i comuni del Trentino - Alto Adige di avvalersi del patrocinio gratuito dell’Avvocatura dello Stato e che la giurisprudenza contabile ha avuto modo di chiarire che la norma in esame ha il duplice scopo “di consentire una difesa tecnica e un risparmio di spesa per gli enti locali” e che la scelta dell’ente di avvalersi di un professionista del libero foro deve essere sorretta da adeguata motivazione che tenga conto anche del principio di economicità dell’azione amministrativa, corollario del principio costituzionale del buon andamento della P.A. (ex multis Sezione giur. Trento n. 4/2022 e 5/2023).

Nel caso di specie la decisione dell’Amministrazione di affidare la difesa tecnica ad un professionista esterno, senza prima interpellare l’Avvocatura distrettuale dello Stato, appare non supportata da adeguata motivazione e, quindi, illegittima e foriera di danno per le casse dell’ente.

Deve evidenziarsi, infatti, che le ragioni poste a supporto dell’affidamento dell’incarico ad un professionista del libero foro (particolare rilevanza del giudizio, rischio di ulteriori contenziosi, peculiarità della questione trattata, della vicenda e del rito), peraltro indicate per la prima volta nell’atto difensivo e non esplicitate nella delibera, non appaiono idonee a supportare la scelta dell’Amministrazione. Le stesse, infatti, sembrano non tener conto della particolare competenza dell’Avvocatura dello Stato, anche nella materia e nel rito del lavoro.

Non possono, egualmente, ritenersi rilevanti le argomentazioni di parte convenuta in ordine al carattere facoltativo del patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato e alla rilevanza del rapporto fiduciario tra assistito e legale, sancito dall’art. 6 della Convenzione per i diritti dell’uomo e chiaramente specificato nel nuovo testo del richiamato art. 41 del DPR n. 49 del 1973.

Infatti, se da un lato è indubbio che la scelta del legale è di competenza dell’ente, dall’altro deve affermarsi che la stessa, così come ogni atto dell’Amministrazione, deve essere adeguatamente motivata. Egualmente priva di pregio risulta la modifica normativa intervenuta successivamente all’affidamento dell’incarico, indipendentemente dal significato alla stessa attribuibile, così come il riferimento all’art. 6 della Convenzione dei diritti dell’uomo, sancendo lo stesso il mero diritto dell’imputato in un processo penale a non vedersi attribuito un difensore non scelto da lui.

Relativamente, poi, all’elemento soggettivo va evidenziata la grave negligenza del Segretario generale, vertice amministrativo della Comunità comprensoriale e garante della legittimità dell’azione amministrativa, che, in sede di proposta e nel corso della riunione di Giunta, non ha rappresentato le problematiche correlate all’interpretazione del richiamato art. 41 del DPR n. 49 del 1973. La colpa, poi, non può con ogni evidenza ritenersi esclusa per il solo fatto che la convenuta ha consultato la direttrice dell’ufficio personale dell’ente, per l’individuazione del legale, verificato l’esperienza del professionista e richiesto un preventivo di spesa risultato congruo. Tale operare, infatti, attiene alle modalità di scelta del professionista ma non alla prodromica decisione di rivolgersi ad un legale esterno.