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Il Segretario comunale non ha poteri di gestione

Il TAR Calabria, con sentenza n. 1653/2022, si è espresso sui poteri gestionali del Segretario comunale e provinciale. In particolare, i magistrati hanno eccepito l’avocazione a sé da parte del Segretario della competenza di altri settori e messo in dubbio la possibilità per il Segretario di aggiudicare appalti al posto del dirigente competente.

Sulla scorta – rileva il TAR Calabria nella sentenza in esame - del combinato disposto degli artt. 31, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016 e 107, commi 2, 3, D. Lgs. n. 267/2000, spetta al dirigente del settore la competenza all’emanazione degli atti a rilevanza esterna quando assumano valenza decisoria, come nella fattispecie il provvedimento di aggiudicazione. Al segretario comunale, in base all’art. 97, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000 spettano di contro “compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente…”.

Alla luce del quadro normativo delineato è da ritenersi integrato il vizio di incompetenza, posto che in capo al segretario comunale non è rinvenibile in termini generali e sulla scorta del riportato regime giuridico, una cognizione all’adozione di provvedimenti con efficacia esterna.

In senso contrario, infatti, non può assumere rilievo la deduzione della difesa comunale, la quale richiama l’art. 109, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000, secondo cui il segretario può essere nominato responsabile degli uffici e dei servizi e, quindi, assumere le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3. Nella documentazione versata in giudizio, infatti, non si rinviene alcun “provvedimento motivato del sindaco” che, in base al richiamato art. 109, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000, abbia attribuito al segretario comunale la specifica cognizione. Né, ancora, è dato individuare riferimenti normativi idonei a giustificare l’avocazione della competenza in capo segretario del Comune di Trebisacce, atteso che non si attaglia alla fattispecie l’art. 101, comma 1, del contratto collettivo della dirigenza del 17.12.2020, rubricato “Funzioni di sovraintendenza e coordinamento del Segretario”, laddove consente al segretario “l’esercizio del potere di avocazione degli atti dei dirigenti in caso di inadempimento”, non sussistendo nel caso in esame alcun inadempimento del dirigente incaricato.