IL RUP E IL DL DEVONO ESSERE ISCRITTI ALL’ALBO PROFESSIONALE?
Il Mit con parere nr. 2260/2023, in risposta alla domanda di un ente locale, circa l’obbligatorietà di iscrizione all’albo professionale per lo svolgimento delle funzioni di Rup, DL, progettista, collaudatore, ha fornito una precisazione chiara e circoscritta.
L’ufficio di supporto giuridico del Mit ha confermato l’interpretazione normativa data dall’ente, ossia che, l’iscrizione all’albo professionale per il tecnico, pubblico dipendente, che debba svolgere, per conto della P.a., le attività rientranti nel proprio mansionario (RUP, Progettista, DL, collaudatore) non è richiesta, purché si rispettino le condizioni di cui al co. 2, art. 4, allegato I.2.
Inoltre, con riferimento al terzo comma dello stesso art. 4, il Mit ritiene sufficiente la mera abilitazione purché, le funzioni del soggetto incaricato (Rup-DL-Progettista) non coincidano, nel caso di lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 14 del codice.