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Il revisore enti locali dipendente pubblico deve chiedere l’autorizzazione

Il Ministero dell’Interno, in data 3 ottobre 2024 ha rilasciato parere in merito alla richiesta di autorizzazione da parte del dipendente pubblico al proprio ente di appartenenza per poter svolgere l’incarico di revisore enti locali.

Secondo il Viminale, l'autorizzazione al dipendente pubblico da parte del datore di lavoro di cui all'articolo 53 del d.lgs. 165 del 2001 deve essere rilasciata per l'incarico triennale di revisione economico-finanziario e relativa allo specifico ente locale. In particolare:

Si fa riferimento alla nota con la quale la Prefettura chiede un parere relativo alla nomina del revisore dipendente pubblico (insegnante) - del Comune X trasmettendo i relativi atti. Il Consiglio comunale, a seguito del sorteggio del 13 giugno 2024, con delibera del 3 agosto 2024 ha proceduto alla nomina del revisore subordinandola alla formale autorizzazione ex articolo 53 del decreto legislativo 165 del 2001 da parte del datore di lavoro per lo svolgimento dell'incarico di revisore per il triennio 2024-2027.

Il revisore ha, quindi, presentato un'autorizzazione rilasciata dal Dirigente scolastico in data 25 settembre 2023 per l'esercizio della libera professione per l'anno scolastico 2023-2024 cui, a seguito di richiesta istruttoria da parte del comune, ne è seguita un'altra per l'anno scolastico 2024-2025. Si rileva che in sede di presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco dei revisori degli enti locali, il revisore ha dichiarato di essere dipendente pubblico e che, in quanto tale, il sistema informatico ha generato il seguente avviso: "Dichiarazione dipendente pubblico: si ricorda che l'articolo 53 del Dlgs. 165 del 2001 prevede che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, pertanto, in caso di nomina a revisore dei conti a seguito di estrazione dovrà essere acquisita la predetta autorizzazione".

Lo stesso avviso è stato riportato nella pec che il sistema ha inoltrato al revisore in data 7 novembre 2023. Il menzionato articolo 53, comma 7, del d.lgs. 165 del 2001 prevede che "I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi."

Il successivo comma 8 stabilisce che "Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto". La disposizione in questione trova applicazione anche per il personale della scuola, non rientrando questo tra le ipotesi di esclusione previste dall'ordinamento. Allo stesso personale, ai sensi dell'articolo 508 del d.lgs. 16 aprile 1994, n.297, contenente il T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione, è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio. Ai fini della risposta al quesito posto, risultano rilevanti entrambe le due disposizioni sopra indicate. Per le professioni che perdurano nel tempo, la richiesta di autorizzazione deve essere effettuata all'inizio di ogni anno scolastico in relazione alla necessità di rivalutare la compatibilità tra attività libero professionale e attività docente.

Nel caso in questione l'autorizzazione richiesta dal comune è specifica per lo svolgimento dell'incarico di revisione economico-finanziario di quel Comune e l'autorizzazione generica allo svolgimento della libera professione non può ritenersi assorbente di tutti gli incarichi specifichi in quanto, volta per volta, il datore di lavoro è tenuto a valutare in specifico le eventuali cause di conflitto di interessi. Nel quadro sopra esposto, si rileva che l'incarico di revisore è unitariamente conferito con carattere pluriennale. Ne consegue che l'autorizzazione non può legittimamente risultare riferita ad una sola annualità. Relativamente ai docenti, la reiterazione dell'istanza è finalizzata a consentire il rinnovo della valutazione in rapporto ad eventuali intervenuti mutamenti della situazione all'origine dell'assenso reso fermo restando, si intende, l'ottenimento dell'assenso con riferimento all'incarico originario unitariamente inteso e, quindi, per tutte le annualità di espletamento dello stesso.

All'incarico di revisore, in quanto conferito da pubblica amministrazione, infine, risulta applicabile l'articolo 53, comma 8, del d.lgs. 165 del 2001, con conseguente nullità di diritto dell'incarico e trasferimento dell'eventuale compenso all'amministrazione di appartenenza del dipendente. La nullità dell'incarico comporta, potenzialmente, la nullità degli atti posti in essere dal revisore. Tutto ciò premesso, si ritiene che l'autorizzazione del docente debba essere specifica per l'incarico triennale di revisione economico-finanziario di quel comune, salvo successive determinazioni del datore di lavoro per gli anni successivi al primo.