← Indietro

Il requisito specifico del fatturato in servizio analogo e avvalimento

Il TAR Calabria con sentenza n. 503/2025 del 14 marzo si è occupato del requisito del “servizio analogo” specificamente richiesto nella “lex specialis” di gara, in particolare, della natura del cosiddetto “fatturato specifico”.

Il TAR in parola veniva adito per l’annullamento, previo sospensiva, di un provvedimento di esclusione di una società da una procedura aperta di cui all’art. 71 del D.Lgs n. 36/2023, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 108 del medesimo decreto. La ricorrente, collocandosi al primo posto della graduatoria provvisoria formata dalla Commissione Giudicatrice, lamentava che pur avendo prodotto un contratto di avvalimento stipulato con altra società al fine di soddisfare il requisito dell’esecuzione nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando, di un servizio analogo per natura e durata a quello oggetto della concessione, per un importo non inferiore complessivamente ad € 200.000, specificamente indicato nella “lex specialis”, la ricorrente medesima era stata comunque attinta da un provvedimento di esclusione dalla procedura.

In primo luogo, il Collegio giudicante ha inquadrato il requisito del “servizio analogo” ritenendolo, così come strutturato nella lex di gara, costituente il c.d. “fatturato specifico” e, pertanto, identificandolo come elemento di natura tecnico-professionale.

Il TAR ha poi osservato che, anche se in passato la giurisprudenza aveva espresso incertezze in ordine al corretto inquadramento del requisito in esame, ad oggi “nessun dubbio può sussistere alla luce del nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023) che, in particolare, all’art. 100, comma 11, lo qualifica espressamente di natura tecnico-professionale” e da ciò fa deduce che “la stazione appaltante abbia ritenuto che l’avvalimento in essere non poteva che essere considerato in sé come avvalimento “tecnico-operativo” e non già come avvalimento “di garanzia” (possibile solo con riferimento a un requisito economico-finanziario), con l’immediata conseguenza dell’ammissibilità dell’offerta soggetta all’omonimo contratto solo in presenza di un’indicazione puntuale di tutte le “dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali [messe a disposizione] per tutta la durata dell’appalto”, non essendo sufficiente il mero richiamo al requisito esperienziale prestato”.

il Collegio, tuttavia, ritiene tale osservazione testuale e formalmente legata alla mera struttura della norma sopra richiamata e non appare adeguata al caso di specie, infatti, risulta che “il requisito del “fatturato specifico” in questione sia ancorato a servizi già espletati da un terzo – che, appunto, “presta” la sua esperienza già conclusa all’impresa ausiliata – il quale non offre specifiche professionalità o mezzi tecnici “pro futuro”, da impiegare nell’esecuzione del contratto” e, pertanto, non essendovi una norma nel nuovo codice esplicita sul punto, secondo il TAR “appare illogico, nonché effettivamente complesso e sproporzionato, richiedere, in ossequio alla disciplina dell’avvalimento “operativo”, la precisa indicazione delle risorse concrete che non sono da mettere a disposizione ma sono state già usate”.

Il TAR, proseguendo nell’analisi applicativa dell’avvalimento “operativo” e del requisito del c.d. “fatturato specifico”, conclude che “è necessario distinguere tra la qualifica del requisito – oggi tecnico-professionale e non economico-finanziario – e la sua dimostrabilità in avvalimento, di per sé non esclusa e da farsi con strumenti ragionevolmente parametrati alla fattispecie”, in sostanza, risulta possibile soddisfare il requisito in esame mediante l’avvalimento ma sarà necessaria un’analisi “caso per caso”.