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Il regolamento sul canone unico deve quantificare gli spazi per le affissioni anche non commerciali

Il TAR Basilicata con sentenza n. 606/2022 ha accolto ricorso di un utente avverso il regolamento sul canone unico patrimoniale comunale che, per la parte relativa alle pubbliche affissioni, lasciava eccessivo spazio ai privati.

I magistrati hanno contestato impossibilità per i privati di disporre di spazi di affissione diretta nell’ambito degli impianti di proprietà comunale e l’amplissima discrezionalità attribuita alla Giunta comunale, nell’an e nel quando, in ordine alla “concessione” di “collocare” impianti pubblicitari destinati ad affissioni dirette.

Sulla questione dei limiti alle affissioni dirette si era già pronunciato il TAR Basilicata Tribunale con la decisione n. 529 del 4 agosto 2020. In particolare, si legge in tale pronuncia che […] “Quanto all’invocata privativa del servizio di pubbliche affissioni, va rilevato, come già evidenziato, che detta caratteristica (peraltro non più attuale nel sistema) non preclude affatto la concorrente attività di affissione diretta da parte di soggetti privati (sia pure entro contingenti numerici e previa autorizzazione). […] D’altra parte, va anche evidenziato - ad ulteriore rafforzamento delle tesi esposte - come agli avvisi mortuari sia applicabile la disciplina speciale di cui all’art. 20 del D.lgs. n. 507/1993 (più in generale riguardante l’affissione di manifesti di rilievo pubblico e sociale, quali quelli di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, ovvero relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose etc.), secondo la quale le relative affissioni sono naturaliter consentite in via diretta, senza l’utilizzo di personale comunale (cfr. art. 20-bis del D.lgs. n. 507/1993)”