Il provento generato dalle entrate vincolate, non correlato al costo, deve essere sospeso
Il principio di competenza economica di cui All. 4/3 Dlgs 118/2011 e smi dispone che i proventi da trasferimenti correnti registrati a conto economico comprendono tutti i proventi da trasferimenti correnti all’ente dallo Stato, dalla Regione, da organismi comunitari ed internazionali, da altre amministrazioni pubbliche e da altri soggetti, accertati nell’esercizio in contabilità finanziaria. I trasferimenti a destinazione vincolata correnti si imputano all’esercizio di competenza degli oneri alla cui copertura sono destinati.
Anche le imposte di scopo sono imputate economicamente all’esercizio di competenza degli oneri alla cui copertura sono destinati
Occorre quindi sospendere la parte del provento - generato dall'accertamento dell'entrata - che non ha dato copertura all'onere correlato e registrare il risconto passivo, con conseguente imputazione sul 2023 del provento sospeso.
Stessa cosa dicasi per i proventi riguardanti i contributi agli investimenti ricevuti nel corso dell’esercizio destinati alla concessione di contributi a terzi che non sono di competenza economica dell’esercizio; devono essere sospesi nell’esercizio in cui il credito è stato accertato e imputato. Negli esercizi successivi, il risconto passivo (provento sospeso), originato dalla sospensione dal contributo in conto investimenti è ridotto a fronte della rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo corrispondente agli oneri per i contributi agli investimenti correlati di competenza di ciascun esercizio.
Ne parleremo, tra l'altro, nel prossimo webinar in materia di rendiconto economico patrimoniale, in programma venerdì prossimo, dalle ore 9 alle ore 13, a cura del dott. Maurizio Delfino, che da 32 anni segue l'integrazione tra la contabilità finanziaria e la contabilità economico patrimoniale negli enti pubblici.