Il processo di bilancio per i piccoli enti. Il criterio dei 50 dipendenti e la presenza di responsabili nei settori rilevanti - aggiornamento
In merito alla seguente news pubblicata nei giorni scorsi, fermo restando che il processo di bilancio 2025-2027 è opportuno che inizi il 15 settembre 2024 (e quindi di fatto ribadiamo l'opportunità di quanto scritto di seguito) Vi comunichiamo di AVER VERIFICATO PRESSO GLI UFFICI MINISTERIALI che NON E' NECESSARIO IL DOPPIO REQUISITO per rientrare negli enti di piccole dimensioni.
I die requisiti per essere considerati di piccole dimensioni ed applicare quindi il paragrafo 9.3.3 All. 4/1 Dlgs 118/2011 e smi sono:
meno di 50 dipendenti
OPPURE
la cui articolazione organizzativa non prevede distinte figure di responsabilità per l’ufficio personale, l’ufficio tecnico e l’ufficio entrate.
Quindi è sufficiente uno solo dei requisiti di cui sopra.
Il principio di programmazione All. 4/1 Dlgs 118/2011 e smi dopo aver esposto al paragrafo 9.3. l’iter di bilancio per gli enti di maggiori dimensioni si sofferma su quelli di minori dimensioni. In linea generale, non si può sostenere che un Comune sia di minori dimensioni se ha in organico un numero di dipendenti inferiore a 50. Lo studio scrivente segue Comuni di 14.000 abitanti che contano 38 o 42 dipendenti semplicemente per il fatto che hanno conferito funzioni all’Unione dei Comuni e affidato servizi alle società partecipate.
Il principio di programmazione rileva che al fine di individuare il processo di bilancio da adottare, sono considerati di piccole dimensioni gli enti locali la cui struttura organizzativa non presenta un’articolazione tale da consentire l’applicazione dell’articolo 153, comma 4, del TUEL, ove prevede che le previsioni di entrata e di spesa da iscriversi nel bilancio di previsione sono avanzate dai vari servizi.
In particolare, negli enti locali che all’avvio del processo di predisposizione del bilancio hanno meno di 50 dipendenti OPPURE la cui articolazione organizzativa non prevede distinte figure di responsabilità per l’ufficio personale, l’ufficio tecnico e l’ufficio entrate, lo schema di bilancio è predisposto dall’organo esecutivo con la collaborazione del segretario comunale e del responsabile del servizio finanziario.
A tal fine, entro il 30 settembre di ogni anno il responsabile del servizio finanziario o chi ne fa le veci predispone e trasmette all’organo esecutivo e al segretario comunale lo schema del bilancio di previsione a legislazione vigente e ad amministrazione invariata (cd. bilancio tecnico) e la documentazione di natura contabile necessaria per l’elaborazione delle previsioni di bilancio.
Entro il 15 ottobre, sulla base della documentazione trasmessa, l’organo esecutivo, con la collaborazione del responsabile del servizio finanziario o chi ne fa le veci e, se possibile, degli uffici del comune, definisce le previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione.
Entro il 20 ottobre il responsabile del servizio finanziario o chi ne fa le veci verifica le previsioni di bilancio ai sensi dell’articolo 153, comma 4, del TUEL e le iscrive nel bilancio, determina il risultato di amministrazione presunto, predispone la versione finale del bilancio di previsione e degli allegati e trasmette all’organo esecutivo la documentazione necessaria per la delibera di approvazione del bilancio di previsione (escluso il parere dell’Organo di revisione).
In attuazione dell’articolo 174 del TUEL l’organo esecutivo predispone lo schema di bilancio di previsione e lo presenta all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno.
Ne parleremo ne corso del webinar del 6 settembre, dalle ore 9 alle ore 12 sul tema BILANCIO TECNICO E BILANCIO POLITICO - Come impostare il processo di bilancio 2025-2027.