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Principio di rotazione appalti si applica anche alle società in house

La sentenza del 21 dicembre 2023, n. 738 della Sez. I del TAR della Basilicata ha precisato che il principio di rotazione appalti si applica anche alle società in house.

La sentenza tratta dell'affidamento di un servizio sottosoglia nelle more di una gara per l'affidamento ad evidenza pubblica. Il caso riguarda una società in house, precedentemente affidataria del servizio di controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici degli edifici pubblici e privati, che ricorreva presso il TAR per l'annullamento della determina di affidamento del servizio in questione ad una società terza.

I Giudici, nella motivazione della sentenza, hanno ricordato che l’art. 49 D.Lg.vo n. 36/2023:

- al comma 2, statuisce che: “in applicazione del principio di rotazione è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi”;

- al comma 4, prevede che: “in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto”;

- al comma 5, stabilisce che: “per i contratti affidati con le procedure di cui all’art. 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l’indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata”;

- ed al comma 6, la deroga dall’applicazione del principio di rotazione “per gli affidamenti di importo inferiore a € 5.000,00”.

Per cui, sulla base di tali disposizioni normative, i Giudici hanno ritenuto il ricorso infondato, statuendo espressamente che: "Il divieto di affidamento e/o aggiudicazione di un appalto al contraente uscente, che ha già eseguito lo stesso appalto con la medesima stazione appaltante, per due volte consecutive, statuito dal predetto comma 2 dell’art. 49 D.lgs. n. 36/2023, si applica anche alle società in house o alle società, che hanno perduto i requisiti di società in house".