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Il principio di continuità dell’ente locale considera anche i riflessi delle partecipate

La Corte dei Conti Lombardia, con delibera n. 323/2023 è intervenuta in merito all’applicazione degli oneri di motivazione analitica in caso di costituzione di società partecipate, o acquisizione quote, evidenziando che all’adempimento dell’onere di motivazione analitica sulla compatibilità con i fini istituzionali dell’ente, sulle “ragioni” e sulle “finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, la delibera dell’ente non fa cenno ad una programmazione economico-finanziaria.

In particolare, il Comune non ha specificato cosa si attenda dall’acquisizione partecipativa anche in termini di benefici economici, omettendo anche di fare riferimento a eventuali impegni futuri di spesa che potrebbero essere richiesti all’Ente e che dovrebbero essere oggetto di analisi e rigorosa ponderazione, in forma sintetica, sin al momento dell’adesione.

Inoltre, all’adempimento dell’onere di motivazione sulla “compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa” l’Ente non ha dato conto dei risultati raggiunti dalla società consortile in relazione ad altri bandi o iniziative di sviluppo rurale nell’territorio.