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Il principio di autovincolo nel Nuovo Codice degli Appalti

Il Consiglio di Stato con sentenza n. 4659 pubblicata in data 24.5.2024 si è pronunciato sul

principio di autovincolo sottolineando che anche nel Nuovo Codice degli Appalti viene

confermata l’operatività del medesimo.

La vicenda oggetto di causa muove dall’impugnazione da parte di una società, risultata

non aggiudicataria, dell’aggiudicazione relativa ad una procedura di affidamento in via

diretta ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 2020 di un accordo quadro di

valore pari ad euro 150.000,00, inerente a lavori di segnaletica stradale su viabilità

comunale, con cui veniva richiesta la declaratoria di inefficacia ex art. 121, comma 2,

c.p.a., del contratto stipulato.

Il TAR accoglieva il ricorso ed il Comune interponeva appello investendo così della

questione il Consiglio di Stato, il quale, rigettava l’appello, osservando che “le ampie

deduzioni difensive (anche in tema di subappalto necessario) del Comune

appellante, finalizzate a giustificare la regolarità dell’affidamento diretto dell’appalto

alla società aggiudicataria, non colgono nel segno, atteso che alla soluzione della

questione deve pervenirsi partendo dal presupposto che nella lex specialis la Stazione

appaltante ha previsto espressamente un criterio di ‘autovincolo’”.

A parere del Collegio, infatti, “secondo il principio dell’autovincolo, la Stazione

appaltante è tenuta a rispettare le regole che, nell’esercizio del proprio potere

discrezionale, ha deciso di porre a presidio dello svolgimento della procedura di

gara, in ragione dei principi dell’affidamento e della parità di trattamento tra i

concorrenti” e che “il criterio di aggiudicazione di un appalto pubblico prescelto

dalla Stazione appaltante in una procedura comporta sempre che la stessa è

obbligata al rispetto della legge di gara, sicchè l’individuazione del contraente deve

avvenire sulla scorta delle regole prescelte”.

Nel caso esaminato l’Amministrazione si è avvalsa della possibilità dell’affidamento diretto

ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76 del 2020, convertito con legge n. 120 del 2020,

e detta circostanza, diversamente da quanto sostenuto dal Comune appellante, non fa

venire meno l’obbligo del rispetto della legge di gara (c.d. autovincolo).

Il Consiglio di Stato, infine e per completezza, precisa che “il rispetto dell’autovincolo

[…] è confermato anche dal vigente codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36 del

2023) che fra i principi fondamentali annovera quello dell’affidamento e della buona

fede, per cui occorre tutelare l’affidamento dell’operatore economico sul legittimo

esercizio del potere amministrativo (art. 5 del d.lgs. n. 36 del 2023)” e che non

sussistono ragioni per discostarsi dall’orientamento giurisprudenziale del Consiglio stesso

secondo cui “quando l’Amministrazione, nell’esercizio del proprio potere

discrezionale, decide di autovincolarsi, stabilendo le regole poste a presidio del

futuro espletamento di una determinata potestà, la stessa è tenuta all’osservanza di

quelle prescrizioni, con la duplice conseguenza che: a) è impedita la successiva

disapplicazione; b) la violazione dell’autovincolo determina l’illegittimità delle

successive determinazioni” (Cons. Stato, sez. V, n. 3502 del 2017).