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Il principio del contraddittorio nel nuovo statuto dei diritti del contribuente

In virtù della legge 9 agosto 2023, n. 111, con cui è stata conferita delega al Governo per la riforma fiscale, è stato adottato il d.lgs. 219/2023, pubblicato in G.U. n. 2 del 3/01/2024, che introduce delle modifiche allo statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000) ed entrerà in vigore il prossimo 18 gennaio 2024.

Tra le modifiche, si prevede l’introduzione dell’art. 6 -bis in tema di “Principio del contraddittorio”.

La nuova disposizione prevede:

“1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.

2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.

3. Per consentire il contradditorio, l’amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L’atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l’adozione dell’atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l’esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

4. L’atto adottato all’esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l’Amministrazione ritiene di non accogliere”.

Viene, dunque, disciplinato il principio del contraddittorio per così dire prudenziale ed anche un diritto di accesso anticipato: prima dell’emissione di atti, autonomamente impugnabili dinanzi gli organi di giustizia tributaria, a pena di annullabilità, è necessario garantire un contraddittorio informato ed effettivo. Per questo, l’amministrazione finanziaria dovrà comunicare al contribuente lo schema di atto, in modo da garantirne la conoscibilità, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli di presentare eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, di accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.

Qualora la scadenza di quest’ultimo termine sia successiva a quella del termine di decadenza per l’adozione dell’atto conclusivo oppure se fra la scadenza del termine assegnato per l’esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine sarà posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

Si segnala che esulano dall’ambito di applicazione della nuova norma, gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.