Il politico che usa la carta di credito dell'ente è agente contabile
La Corte Conti Liguria, sezione giurisdizionale con sentenza n. 54/2024, ha confermato che spetta la resa del conto a chi maneggia la carta di credito dell’ente pubblico, anche se si tratta di un politico.
Rispetto agli organi politici che abbiano maneggio di denaro pubblico, la giurisprudenza della Corte dei conti ha da tempo riconosciuto la doverosità della resa di conto (SS.RR., n. 248/1980). Proprio in considerazione dei suddetti caratteri, il giudizio di conto attinge gli agenti contabili (anche degli organi di rilevanza costituzionale o di autorità indipendenti) pur a fronte di diversa fonte regolamentare autonoma di disciplina della gestione o di controlli interni ulteriori rispetto a quelli svolti dalla Corte dei conti (Sez. Lazio, n. 70/2016; Id., n. 109/2014; Sez. II, n. 463/2013).
Con il pagamento mediante carta di credito, l’assegnatario dispone direttamente del denaro pubblico senza l’intervento di altro ufficio e va pertanto qualificato, sulla scorta di quanto rilevato a proposito della nozione di maneggio, quale agente contabile.