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Il Piano Economico Finanziario e la sua validazione

Il PEF, Piano Economico Finanziario, è uno schema che permette di rilevare i costi efficienti del servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti urbani.

Il nuovo modello, applicato nel 2019 per la definizione delle tariffe TARI e successivamente modificato da ARERA con Delibera n. 443/2019, ha subito un’ulteriore variazione, con conseguente modifica della sua denominazione: Metodo Tariffario dei Rifiuti o MTR (per il calcolo dei costi efficienti).

I soli soggetti che possono validare il PEF sono l’Ente stesso, altra amministrazione territoriale oppure l’organo di revisione, non potendo tale operazione essere svolta da soggetti privati; nel caso in cui ETC e Comune corrispondano, questa attività potrà essere effettuata soltanto dall’Ente o da altra amministrazione territoriale.

L’MTR consta di due parti: nel primo periodo regolatorio (MTR-1) il PEF grezzo viene predisposto dal Comune o dal Gestore; l’ETC riceve i modelli grezzi ed elabora il PEF finale, che verrà poi validato e trasmesso ad ARERA entro il termine stabilito; quest’ultima verificherà la coerenza dei dati e della documentazione ed infine approverà il Piano Economico Finanziario per l’annualità calcolata.

Con Delibera n. 363/2021 ARERA ha approvato il nuovo metodo regolatorio riguardante il secondo periodo di regolazione tariffaria (MTR-2), il quale prevede che il Comune o Gestore predisponga il PEF per il quadriennio 2022-2025, che l’ETC ricevi e verifichi quanto trasmesso, e approvi successivamente il PEF, trasmettendolo ad ARERA.

Il Comune approverà le tariffe calcolate dal PEF e validate dall’ETC; da ultimo ARERA verificherà quanto trasmesso, approvando il PEF 2022-2025.

L’art. 7 della deliberazione 363 continua a prevedere la fase della validazione, il cui scopo consiste nel verificare la veridicità del “PEF Grezzo” e la sua conformità rispetto alla regolazione; i dati di origine contabile ivi riportati devono provenire effettivamente da fonti contabili obbligatorie e devono essere stati determinati nel rispetto dei principi stabiliti dalla regolazione.

Gli elementi essenziali per l’attività di validazione, in carenza dei quali le verifiche di validazione non possono avere luogo, sono costituiti dai “PEF grezzi” forniti da ciascun Gestore, comprensivi di Tabella Numerica, Relazione di Accompagnamento e Dichiarazione di Veridicità secondo i formati di cui rispettivamente alle appendici 1, 2 e 3 della Del. 443/2019/R/rif.

Ai fini della conduzione delle verifiche, potranno essere richiesti ulteriori elementi, il cui contenuto presenti il livello di dettaglio necessario per la verifica di specifici requisiti, quali ad esempio schede contabili, destinazione di specifiche poste, situazioni inerenti ai cespiti, accantonamenti, ecc.

Le verifiche di validazione hanno sia carattere formale che sostanziale: il carattere formale fa riferimento alla completezza e correttezza della documentazione; la verifica sostanziale riguarda invece la coerenza, la congruità dei dati contabili.

La validazione deve infine rispondere a determinati obiettivi, ovvero deve risultare allo stesso tempo efficace ed efficiente. L’efficacia dipende da due elementi:

  1. l’effettiva professionalità e competenza del soggetto validatore
  2. l’effettiva ampiezza ed accuratezza delle verifiche


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