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Il piano dei flussi di cassa deve essere accompagnato ad azioni concrete

La pianificazione dei flussi di cassa prevista dall’art. 6 DL 155/2024 non produce effetti significativi se non è accompagnata da una azione incisiva di tutti i responsabili. In altri termini, non può diventare un adempimento fine a sè stesso.

La norma prevede, come noto:

"Al fine di rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento, dando attuazione alla milestone M1C1-72-bis del PNRR, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento. Il piano annuale dei flussi di cassa e' redatto sulla base dei modelli resi disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica che sia predisposto il piano di cassa".

Un'utile indicazione procedurale arriva dalla Circolare Ragioneria Generale dello Stato n. 17/2024, su cui ci siamo soffermati più volte nelle news e nei approfondimenti con gli enti.

La Circolare ricorda, tra l’altro, che il nuovo ordinamento contabile degli enti locali ha introdotto l’obbligo delle previsioni di cassa con riferimento al primo esercizio del bilancio di previsione: in tal modo il carattere autorizzatorio delle previsioni di competenza si estende anche alle previsioni di cassa ed i relativi stanziamenti costituiscono il limite agli impegni e ai pagamenti.

Nel formulare le previsioni, gli stanziamenti di cassa devono tener conto dell’effettiva capacità dell’ente di pagare nel rispetto dei tempi di pagamento e assicurare a fine esercizio un fondo di cassa finale non negativo, in osservanza dell’art. 162 del Testo unico degli enti locali, il decreto legislativo n. 267 del 2000 (di seguito TUEL). Viene meno al postulato di veridicità e attendibilità un bilancio di previsione dove gli stanziamenti di cassa delle entrate di dubbia e difficile esazione sono quantificati come mera somma degli stanziamenti di competenza e dei residui attivi da riscuotere, non tenendo conto dei tempi effettivi di incasso che, in considerazione dell’esigibilità dei crediti, travalicano di norma l’esercizio finanziario; i tempi di riscossione risentono anche del lasso di tempo che intercorre tra la definitività del credito e l’avvio della fase di recupero coattivo, spesso coincidente, purtroppo, con il termine decadenziale della stessa.

Non risulta vano, a questo proposito, sensibilizzare i competenti uffici delle entrate ad anticipare l’emissione di avvisi di accertamento e l’attività di recupero coattivo, senza attendere l’approssimarsi dei termini di prescrizione e decadenza stabiliti dalla legge; parallelamente le previsioni degli stanziamenti di cassa dovrebbero essere formulate sulla base dell’attuazione delle predette attività, al fine di ottenere una stima quanto più possibile realistica delle riscossioni che si realizzeranno nell’esercizio.