Il piano alienazioni e valorizzazioni correlato al bilancio
L’art. 58 del DL 112/2008 dispone che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.
La sentenza Corte di Cassazione con sentenza n. 5415/2022 evidenzia che l’art. 58 del DL 112/2008, convertito con Legge 133/2008, prevede che l’organo di governo del Comune redige apposito elenco e che l’inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile. Aggiunge il secondo comma che la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d’uso urbanistiche degli immobili.
Il sistema inferibile dall’art. 58 prefigura dunque una proposta di piano delle alienazioni (cioè dei beni inseriti nel piano) di competenza della Giunta comunale, ma al contempo prevede anche un’approvazione del Consiglio comunale, che, alla stregua di un’interpretazione strettamente letterale, potrebbe avere efficacia solamente ai fini urbanistici. L’ipotesi del carattere definitivo della delibera di Giunta di inserimento dei beni nell’apposito elenco potrebbe inferirsi anche dalla disposizione che avverso tale iscrizione consente forme di tutela, anche amministrativa.
Emerge quindi, necessariamente, uno stretto legame tra il Piano Alienazioni Valorizzazione e il Bilancio di Comuni, Province e Città Metropolitane. E’ compito dei revisori, anche nel rispetto del principio di coerenza, verificare la correlazione tra il PAV e il Titolo III e Titolo IV entrata, come pure Titolo I e Titolo II spesa.