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Il pensionato può svolgere collaborazione all'organo politico

Il DL n. 105/2023 convertito in Legge n. 137/2023 interviene in materia di personale della Pubblica Amministrazione.

Il comma 3 dell’articolo 11 introduce un’esclusione dalla disciplina restrittiva sugli incarichi ai soggetti già lavoratori pubblici o privati e collocati in quiescenza; l’esclusione concerne il conferimento di incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione di autorità politiche. Il comma, inoltre, esplicita che resta ferma l’applicazione (ove ne sussistano i presupposti) delle norme limitative del cumulo degli emolumenti derivanti da incarichi pubblici con i trattamenti pensionistici.

In particolare, come rileva il Servizio studi del Senato, il comma 3 esclude gli incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione di autorità politiche dall’ambito di applicazione della disciplina restrittiva che, per le pubbliche amministrazioni e altri soggetti, vieta:

-il conferimento di incarichi a titolo oneroso a soggetti già lavoratori pubblici o privati e collocati in quiescenza; tale divieto concerne gli incarichi dirigenziali o direttivi, quelli di studio o consulenza, le cariche in organi di governo delle amministrazioni;

-il conferimento ai soggetti in quiescenza (già lavoratori pubblici o privati) di incarichi dirigenziali o direttivi a titolo gratuito aventi durata superiore a un anno (entro il suddetto limite temporale, l’incarico a titolo gratuito è ammesso, presso ciascuna amministrazione, senza possibilità di proroga o di rinnovo).

Gli incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione di autorità politiche – incarichi oggetto dell’esclusione introdotta dal presente comma 3 – rientravano – prima dell’esclusione medesima – nell’ambito della suddetta disciplina restrittiva, come indicato nella circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 4 del 10 novembre 2015, la quale richiama, sul punto, la precedente circolare del medesimo Ministro, n. 6 del 4 dicembre 2014; secondo tali circolari, nell’ambito della disciplina restrittiva in oggetto erano inclusi (prima dell’intervento di cui al presente comma 3) gli incarichi dirigenziali, direttivi, di studio e di consulenza conferiti nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione di organi politici.

Gli incarichi di vertice oggetto dell’esclusione di cui al comma 3 sono individuabili in base alla disciplina (in genere, di natura regolamentare) dei medesimi uffici di diretta collaborazione di autorità politiche (gli incarichi non inerenti alla titolarità dell’ufficio e non aventi natura dirigenziale, direttiva, di studio o di consulenza restano comunque esclusi, per definizione, dalla disciplina restrittiva in oggetto).

Il comma 3, inoltre, come accennato, esplicita34 che resta ferma l’applicazione (ove ne sussistano i presupposti) delle norme limitative del cumulo degli emolumenti derivanti da incarichi pubblici con i trattamenti pensionistici; tali limitazioni sono inerenti all’importo totale derivante dal cumulo o alla specifica tipologia del trattamento pensionistico (se liquidato in base ad una delle cosiddette quote 100, 102 e 103).

Richiamo normativo:

DL 105/2023 conv. Legge 137/2023 Art. 11 Disposizioni urgenti in materia di pubblica amministrazione

1.Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono trattenere in servizio, fino al 31 dicembre 2026, ((nei limiti delle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente,)) i dirigenti generali, anche apicali, dei dipartimenti o delle strutture corrispondenti secondo i rispettivi ordinamenti, con esclusione di quelli gia' collocati in quiescenza, che siano attuatori di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.

2.Il comma 4-bis ((dell'articolo 1)) del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e' abrogato. Gli incarichi dirigenziali conferiti o confermati in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto proseguono fino alla naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

3Il divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applica agli incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione delle autorita' politiche. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

3-bis. All'articolo 28, comma 1-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: «I comuni» sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti locali».