Il patteggiamento non rientra tra le cause di esclusione automatica.
Il TAR Lazio con sentenza n. 401/2025 del 9 gennaio, decidendo sull’annullamento di una determinazione con cui un comune, a conclusione della gara in modalità elettronica telematica mediante procedura aperta con le modalità di cui all’art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa da espletare con inversione procedimentale, dava atto dell’esito positivo della verifica delle dichiarazioni rese ai fini dell’ammissione e, conseguentemente, dichiarava la società prima in graduatoria aggiudicataria definitiva del servizio di igiene urbana per la durata di cinque anni.
La ricorrente, seconda graduata nella procedura, lamentava in particolare gravi violazioni degli obblighi dichiarativi di cui agli artt. 94, 95 e 98 del D. Lgs. 36/2023, poste in essere dall’aggiudicataria che avrebbero dovuto determinarne l’esclusione dalla gara.
Il Collegio, nel ritenere infondato il ricorso, ha precisato che “per quanto concerne il possesso dei requisiti di ordine generale, l’art. 94, comma 1 del D.Lgs 36/2023 stabilisce che “E’ causa di esclusione un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile”, osservando che, “a differenza della vecchia formulazione dell’art. 80 del D.lgs n. 50/2016 non è più prevista come causa automatica di esclusione, la sentenza di patteggiamento ex art. 444 del c.p.p.”.
Secondo il TAR, pertanto, è del tutto priva di fondamento l’affermazione di parte ricorrente secondo cui la sentenza di patteggiamento subita dall’aggiudicataria sarebbe equiparata a una sentenza di condanna definitiva configurandosi come causa di esclusione automatica dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 94 del D.Lgs n. 36/2023.
Inoltre, dalla dichiarazione resa dall’odierna controinteressata in merito alla sussistenza dei requisiti di ordine generale in capo alla stessa società, emerge che “ancorché in seguito al patteggiamento siano state applicate delle pene accessorie, tra cui la sanzione interdittiva del divieto di pubblicizzare beni e servizi per la durata di mesi otto, la predetta ha provveduto spontaneamente a dare esecuzione alla misura interdittiva” con conseguente archiviazione per non luogo a procedere ad ulteriori provvedimenti esecutivi, trovando, pertanto, applicazione l’art. 445 c.p.p. nella parte in cui prevede che “se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi, diverse da quella penale, che equiparano la sentenza prevista dall’art. 444, comma 2, c.p.p. alla sentenza di condanna”.
In conclusione, il TAR, alla luce delle circostanze dichiarate in sede di gara e documentate in giudizio, ha ritenuto che “nella fattispecie il provvedimento di patteggiamento non è idoneo a produrre alcun effetto nella procedura di gara oggetto del presente giudizio e, pertanto, non può ritenersi configurata alcuna causa automatica di esclusione ex art. 94 del D.Lgs 36/2023” ricordando che ai sensi dell’articolo 10 del D.Lgs 36/2023, le cause di esclusione non possono essere interpretate estensivamente.