Il passaggio delle reti al nuovo gestore è cessione di azienda
Il trasferimento della proprietà degli impianti nell’ambito del passaggio dal Gestore uscente all’altro, ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (c.d. “Decreto Letta”) e del relativo decreto attuativo (D.M. 12 novembre 2011, n. 226), non è rilevante ai fini IVA ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b), del Decreto IVA, avendo detta operazione per oggetto non singoli beni, bensì un “universitas (n.d.r. totale o parziale) di beni materiali, immateriali e di rapporti giuridico economici suscettibili di consentire l'esercizio dell'attività di impresa” in capo al Gestore Entrante, caratteristica preesistente al trasferimento stesso.
Ne consegue l'attrazione di tale fattispecie nell'ambito dell'imposta di registro in virtù del principio c.d. di “alternatività” IVA/ registro recato dall'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Lo precisa la Risposta n. 455/2023 che non accoglie la tesi della società che sosteneva l’imponibilità IVA dell'indennizzo/rimborso di cui all'articolo 15, comma 5, del Decreto Letta quale: “provento derivante all'Istante quale conseguenza dell'essersi accollata delle specifiche obbligazioni, cioè gli obblighi di trasferire gli assets della rete del gas, di agevolare il trasferimento del personale presso il Nuovo Gestore nonché l'obbligo di non proseguire nel servizio concessorio”, ipotesi che: “ non può essere configurata come cessione di ramo d'azienda perché l'obbligo della riassunzione dei dipendenti in capo alla cessionaria è disposto ex lege e risponde meramente all'esigenza della salvaguardia dell'occupazione (…) e non c'è subentro nei rapporti contrattuali dal cedente al cessionario. I rapporti sorti a valle del trasferimento degli assets saranno, infatti, disciplinati, direttamente dalla stazione appaltante con il cessionario" e" manca l'unitarietà del corrispettivo che ricomprenda oltre ai beni anche l'elemento immateriale dell'azienda o del ramo di azienda secondo la sua organizzazione e capacità di produrre profitti”.
Di diverso avviso l’Agenzia delle entrate che, richiamando la giurisprudenza in tema di cessione di azienda precisa, nel particolare caso di specie precisa: “ Ai fini che qu interessano poco rileva la circostanza evidenziata dalla Società che l'intera operazione prospettata non avvenga per libera volontà delle parti ma ex lege, che ne regola nel dettaglio anche le relative modalità, ivi compresa la determinazione dell'indennizzo/corrispettivo spettante al gestore uscente. Va infatti tenuto in debito conto che la distribuzione locale del gas è un servizio pubblico reso di fatto in regime di monopolio naturale non essendo economicamente sostenibile una duplicazione delle strutture. E' quindi inevitabile un intervento del legislatore avvenuto in primis con il Decreto Letta che peraltro recepisce una direttiva comunitaria per evitare un'interruzione del servizio nella fase di passaggio dal vecchio al nuovo gestore oltre che per compensare la mancata concorrenza a valle (i.e. sul mercato) con l'introduzione di una competizione a monte, rappresentata dall'obbligo di affidamento tramite gara pubblica, cui si aggiunge la durata massima di 12 anni dell'affidamento del servizio allo scadere dei quali «...le reti, nonché gli impianti e le dotazioni dichiarati reversibili, (n.d.r. non di sua proprietà del gestore uscente oppure oggetto di devoluzione gratuita alla fine dell'affidamento) rientrano nella piena disponibilità dell'ente locale...”.