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Il pagamento dei canoni non equivale al rinnovo tacito della concessione demaniale

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia ha stabilito un importante principio in materia di concessioni demaniali: il semplice pagamento dei canoni dopo la scadenza della concessione non può essere interpretato come rinnovo tacito del rapporto concessorio, in assenza di un formale atto di rinnovo da parte dell'amministrazione.
La sentenza n. 2652/2024 della sezione di Palermo ha affrontato il caso di un'area demaniale di 800 mq concessa per un impianto di distribuzione carburanti. La concessione, rinnovata nel 2005, prevedeva una durata di 9 anni con possibilità di rinnovo tacito per altri 9 anni. Alla scadenza naturale del gennaio 2022, in assenza di formale richiesta di rinnovo, il Comune ha dichiarato la decadenza della concessione.
Il TAR ha respinto il ricorso del concessionario, che sosteneva la perdurante validità del rapporto concessorio in virtù del continuo pagamento dei canoni. I giudici hanno ribadito che, secondo consolidata giurisprudenza, il mero versamento e incasso dei canoni dopo la scadenza non costituisce rinnovo tacito della concessione, potendo al massimo rappresentare un titolo per la temporanea detenzione del bene.
La pronuncia ha anche affermato che rientra nella piena discrezionalità dell'amministrazione comunale la decisione sull'utilizzo dell'area una volta scaduta la concessione. Nel caso specifico, il Comune aveva manifestato l'intenzione di destinare l'area a lavori di riqualificazione stradale.
La sentenza fornisce quindi un'importante indicazione operativa per gli enti locali e i concessionari di beni demaniali: per il rinnovo della concessione è sempre necessario un provvedimento formale ed espresso dell'amministrazione, non essendo sufficiente la mera prosecuzione del pagamento dei canoni concessori.