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Il nuovo termine di presentazione IMU-TASI non si applica alla TARI

Il Ministero dell’Economia e delle finanze con la risoluzione n. 2/DF pubblicata il 6 agosto 2019 ha chiarito che lo spostamento del termine di presentazione della dichiarazione IMU e TASI dal 30 giugno al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, non si applica per la TARI, il cui obbligo dichiarativo rimane fissato al 30 giugno.

L’art.3-ter del D.L. n.34/2019, infatti, stabilisce che:

"1. All'articolo 13, comma 12-ter, primo periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente la dichiarazione relativa all'imposta municipale propria (IMU), le parole: 30 giugno sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre.

2. All'articolo 1, comma 684, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernente la dichiarazione relativa al tributo per i servizi indivisibili (TASI), le parole: 30 giugno sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre".

Proprio dalla modifica dell’art.1 comma 684 della L.147/2013 nasce il dubbio interpretativo che lo slittamento potesse riguardare anche la Tassa Rifiuti in quanto il comma citato parla anche del termine per la dichiarazione TARI, come componente della IUC.  Si legge, infatti, "I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 31 dicembre dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti".

Da ciò si è reso necessario il chiarimento del MEF che propende per l’interpretazione più strettamente letterale che lascerebbe esclusa la TARI dalla proroga. Si legge infatti: se da un lato quanto osservato nel quesito presenta un suo fondamento, poiché l’art. 3-ter in esame incide sul comma 684 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, che contempla la dichiarazione IUC e quindi anche la dichiarazione TARI, dall’altro non si può tralasciare di considerare la volontà del Legislatore, manifestata proprio nel medesimo art. 3-ter sia nella rubrica, laddove si riferisce espressamente ai Termini per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta municipale propria e al tributo per i servizi indivisibili sia nel testo della norma, quando dispone esplicitamente ed esclusivamente solo per l’IMU e per la TASI lo slittamento del termine di presentazione della dichiarazione dal 30 giugno al 31 dicembre [] Per cui, in conclusione, si ritiene che il termine di presentazione della dichiarazione TARI rimanga fermo al 30 giugno o al diverso termine stabilito dal comune nell’ambito dell’esercizio della propria potestà regolamentare, mentre solo le dichiarazioni relative all’IMU e alla TASI debbano essere presentate entro il nuovo termine del 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è sorto il presupposto impositivo"

E’ opportuno ricordare che per agevolare sempre di più il contribuente, l’obbligo dichiarativo a pena di decadenza IMU-TASI sussiste solo se si verificano variazioni che incidono sull’ammontare dell’imposta, non conoscibili dal Comune e quando gli immobili godono di riduzioni d’imposta: la dichiarazione IMU-TASI infatti è ultrattiva, quindi se non intervengono variazioni non occorre ripresentarla ogni anno