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IL “NUOVO” AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO TARI_rettifica

L’articolo 1, comma 792, Legge 160/2019 ha introdotto l’accertamento esecutivo, che snellisce l’attività di riscossione coattiva degli atti di accertamento dei tributi e delle entrate patrimoniali, emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata. Con particolare riferimento all’attività di riscossione della TARI, si ritiene utile fare cenno alle conseguenze pratiche prodotte dalla nuova normativa.

Il “nuovo” avviso di accertamento deve contenere:

  • l’intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso (60 giorni);
  • l’indicazione che costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari per un determinato valore di carico;
  • l’indicazione del soggetto che procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fine dell’esecuzione forzata, decorsi 60 giorni dal termine ultimo del pagamento;
  • l’indicazione degli oneri e delle spese di riscossione coattiva

L’irrogazione della sanzione in caso di liquidazione TARI

Uno degli aspetti più discussi che riemerge con forza con il nuovo accertamento esecutivo è relativo alla fase di irrogazione della sanzione di liquidazione prevista dall’articolo 13 del d lgs 471/97.

Sul punto è fondamentale chiarire che la vigente Legge 147/2013 affida ai regolamenti comunali la scelta di riscuotere la TARI in liquidazione d’ufficio oppure in autoliquidazione, anche se l’opzione prevalente è ancora oggi il mantenimento del meccanismo d’ufficio soprattutto per ragioni riconducibili alla complessità del tributo. Come ricordato dalla nota IFEL del 15 aprile 2016 (Faq webinar regolamenti), sembra un meccanismo in autoliquidazione che obbligherebbe il comune ad informare e assistere il contribuente, ma che ben può essere mantenuto in liquidazione dell’ente tramite apposita norma regolamentare.

In caso di scelta del meccanismo di autoliquidazione (poco diffuso nella TARI), l’irrogazione della sanzione potrà avvenire immediatamente nell’avviso di accertamento senza che sia necessario un preventivo sollecito. In tal caso il contribuente deve essere a conoscenza del termine di versamento indicata nel regolamento comunale e avere la possibilità di calcolare autonomamente il tributo.

Il meccanismo della liquidazione d’ufficio basato sull’invio di avvisi di pagamento bonari sulla base della dichiarazione TARI, da versare nella scadenza indicata nel documento, non permette di accusare il contribuente di inadempimento e quindi di irrogare sanzioni, ragion per cui, si raggiunge la data certa mediante i solleciti di pagamento inviati in raccomandata AR. E’ pacifico che questa sia la procedura più corretta e meno rischiosa soprattutto con l’avvento dell’accertamento esecutivo che assorbe in un unico atto anche la fase si riscossione coattiva.

L’eventuale possibilità di accertare solo il tributo con l’applicazione della sanzione che si attiverebbe con l’esecutività dell’atto, è alternativa rischiosa in quanto esce dallo schema tipico del nuovo accertamento esecutivo che contestualizza tributo e sanzione.

Delfino & Partners segue i Comuni nell'emissione degli accertamenti esecutivi. Per informazioni tel. 02.26688686