Il nuovo assunto PNRR può fare il RUP
Il ddl di conversione in legge del DL 144/2022 “Aiuti bis” approvato oggi dalla Camera ha inserito l’articolo 34-bis che dispone che al personale assunto con contratto a tempo determinato dagli enti locali per la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, possono essere affidati gli incarichi di responsabile unico del procedimento negli appalti e nelle concessioni.
Il presente articolo dispone che, al fine di accelerare gli investimenti a valere sulle risorse del PNRR, al personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del richiamato articolo 110 del D.Lgs. 267/2000 (Testo unico enti locali) possono essere affidati gli incarichi di responsabile unico del procedimento negli appalti e nelle concessioni di cui all’articolo 31 del D.Lgs. 50/2016, in deroga ad ogni altra disposizione.
La deroga in questione sembra riferirsi a quanto disposto dal citato art. 31 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016). Il comma 1 di tale articolo dispone infatti, tra l’altro, che “il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa … tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato”.
Infatti, il richiamato articolo 110 del TUEL, al comma 1, dispone che i posti di responsabili dei servizi o degli uffici di qualifica dirigenziale possono essere conferiti mediante contratti a tempo determinato, previa selezione pubblica, in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità.