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Il monitoraggio dei nuovi vincoli di finanza pubblica

Il disegno di legge di bilancio 2025 disciplina all'art. 104 i nuovi vincoli di finanza pubblica e relative modalità di monitoraggio.

Con riferimento al comparto degli enti territoriali, il comma 9 disciplina le modalità di verifica annuali:

- dell’equilibrio di bilancio, ai sensi di quanto disposto dalla legge di bilancio per il 2019 (articolo 1, comma 821, legge n. 145 del 2018) così come chiarito dal comma 2 del ddl bilancio 2025, definibile pertanto come “saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell’esercizio”;

- dell’accantonamento effettuato per ciascuno degli esercizi dal 2025 al 2029 in un fondo da iscrivere nella missione 20 “Fondi e accantonamenti” della parte corrente del bilancio di importo pari al contributo annuale alla finanza pubblica.

Come rileva l'Ufficio studi della Camera, il rispetto degli anzidetti obiettivi è verificato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze tenendo conto dei rendiconti trasmessi alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 18, comma 2, decreto legislativo n. 118 del 2011, entro il 30 giugno di ciascun esercizio dal 2026 al 2030.

Si prevede al riguardo che in caso di mancato rispetto degli obiettivi a livello di comparto, determinato rispettivamente mediante la somma algebrica dei saldi di equilibrio e mediante la somma algebrica degli accantonamenti, siano individuati gli enti inadempienti e che per questi sia disposto un incremento dell’accantonamento del fondo, di cui al comma 6, pari alla sommatoria in valore assoluto dell’eventuale saldo negativo di equilibrio e dell’eventuale minore accantonamento effettuato nel fondo rispetto al contributo annuale alla finanza pubblica prescritto.

Tali enti sono tenuti ad iscrivere il maggior incremento nel bilancio di previsione con riferimento all’esercizio in corso di gestione entro i successivi 30 giorni.

I commi 10 e 11 recano disposizioni ai fini delle verifiche di cui al comma precedente. In particolare, per le amministrazioni che non abbiano trasmesso alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche i dati di consuntivo o preconsuntivo riferiti all’esercizio precedente entro il 31 maggio di ogni anno si prevede un maggior contributo alla finanza pubblica nella misura del 10 per cento rispetto a quanto già stabilito, da attuare mediante incremento dell’accantonamento del fondo iscritto nella parte corrente del bilancio alla Missione n. 20 “Fondi e accantonamenti”, di cui al comma 6.

Viene inoltre disposto l’aggiornamento, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, degli schemi del rendiconto generale della gestione e del bilancio di previsione degli enti territoriali per permettere la verifica del rispetto degli obiettivi dell’equilibrio di bilancio e dell’accantonamento del fondo sulla base delle informazioni trasmesse.

La suddetta verifica decorre dal rendiconto di gestione 2025 e dal bilancio di previsione 2026-2028 (comma 11).