Il limite del salario accessorio distinto per ogni categoria
Il MEF – RGS Ragioneria Generale dello Stato ha fornito chiarimenti alla Conferenza delle Regioni parere in ordine alla gestione dei vincoli di spesa del personale a seguito della disciplina di cui all’articolo 11 del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni. La questione è di interesse e supera i confini della Sanità, da cui parte. In particolare è stato chiesto:
a) codesta Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome segnala che l’organizzazione sindacale ANAAO ASSOMED, con nota del 30 giugno 2020, indirizzata alle Regioni e a tutte le aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale ipotizza che il limite di spesa del trattamento accessorio di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in forza del richiamato articolo 11 del decreto legge n. 35/2019, non sarebbe più costituito con riferimento ai fondi del trattamento accessorio dell’anno 2016 ma con riferimento all’anno 2018, in analogia con il limite di spesa generale previsto per il personale; chiede pertanto se sia asseverabile tale interpretazione;
b) viene rappresentata la necessità di definire la metodologia di incremento (o di riduzione) dei fondi in applicazione dell’articolo 11 del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 35 e l’esercizio dal quale tale variazione può essere determinata, segnalando che le aziende non possono predeterminare con certezza la data di decorrenza delle nuove assunzioni e neppure, al di fuori del collocamento obbligatorio in quiescenza, le date di cessazione dei dipendenti;
c) viene richiesto di indicare i provvedimenti che le Regioni dovrebbero adottare a valle delle indicazioni della circolare 15 giugno 2020, n. 16, della Ragioneria Generale dello Stato in merito alla tabella 15 del Conto Annuale 2019 secondo la quale, per dar corso all’incremento dei fondi ex articolo 11, comma 1, del decreto legge n. 35/2019, le nuove assunzioni sono effettuate sulla base di quote del Fondo Sanitario Regionale appositamente vincolate;
d) viene richiesto di conoscere, con riferimento ai provvedimenti normativi che si sono susseguiti in relazione all’emergenza sanitaria COVID-19 e che hanno determinato e determineranno la necessità di assumere unità di personale aggiuntive rispetto alle vigenti dotazioni organiche del SSN (es. assunzioni di cui all’articolo 1, commi 4 e 5 e all’articolo 2, comma 5, del decreto legge n. 34/2020), se l’incremento dei fondi per la retribuzione accessoria possa essere operato secondo le medesime modalità previste dall’articolo 11 del decreto legge n. 35/2019.