Il limite del 30% per i subappalti non è più consentito per contrasto della normativa interna con le regole UE
L’ANAC con Parere di Funzione consultiva n. 31 del 17 giugno 2024 ha ribadito che i limiti
del ricorso al subappalto, in misura non superiore al trenta per cento, sanciti dal previgente
Codice dei contratti pubblici, a seguito dell’intervento della Corte di Giustizia (decisione del
27 novembre 2019, causa C- 402/18 e decisione 26 settembre 2019, causa C-63/18),
sono da ritenersi non conformi alla direttiva 2004/18/CE e alla successiva direttiva
2014/24/CE.
All’Autorità, in particolare, veniva richiesto se alla luce del dichiarato contrasto con
l’ordinamento comunitario, dell’abrogazione dell’articolo 105 del d.lgs. 50/2016 e
dell’entrata in vigore dell’articolo 119 del d.lgs. 36/2023, fosse possibile per la stazione
appaltante autorizzare contratti di subappalto anche in percentuale superiore al limite del
30% in applicazione della norma vigente al momento in cui si perfeziona la fattispecie
concreta di richiesta di subappalto e quindi applicano il citato articolo 119 del nuovo
Codice e non la previgente normativa vigente al tempo dell’indizione della gara pubblica.
L’ANAC ha in primo luogo chiarito che a “un contratto d’appalto stipulato a seguito di
gara pubblica indetta ai sensi del d.lgs. 50/2016, resta disciplinato da tale fonte
normative anche con riguardo alla fase esecutiva. A tale regola soggiace altresì, in
via generale, il contratto di subappalto che costituisce un contratto derivato e
accessorio al contratto d’appalto”.
L’Autorità, tuttavia, evidenza che la Corte di Giustizia, con le già citata decisioni causa
C402/18 del 27 novembre 2019 e causa C-63/18 del 26 settembre 2019, ha ritenuto i limiti
al subappalto non conformi alla direttiva 2004/18/CE ed in conseguenza di ciò il Consiglio
di Stato, con decisione n. 4832/2020, ha affermato che “la direttiva n. 2004/18/CE, in
materia di appalti pubblici, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una
normativa nazionale – quale l’art. 118 del codice del 2006 - che limita al trenta per
cento la parte dell’appalto che l’offerente è autorizzato a subappaltare a terzi e al
venti per cento la possibilità di ribassare i prezzi applicabili alle prestazioni
subappaltate rispetto ai prezzi risultanti dall’aggiudicazione. Di conseguenza, non
risulta applicabile, in quanto contraria al diritto europeo, la disciplina di cui all’art. 118
cit.”.
Successivamente e con riferimento alla disciplina contenuta nel D.lgs. 50/2016, osserva
ANAC che “la legge del 23 dicembre 2021, n. 108 e la legge del 23 dicembre 2021, n.
238, hanno introdotto, all’art. 105 del predetto decreto legislativo, (tra l’altro)
modifiche idonee a rendere il testo della disposizione conforme alle direttive
europee e alle indicazioni del giudice comunitario sopra richiamate”.
Secondo l’Autorità, pertanto, “ai fini dell’applicazione della disciplina sopra indicata,
contemplante (prima delle indicate modifiche normative) specifici limiti per il ricorso
al subappalto, occorre considerare l’avviso giurisprudenziale citato, che ha ritenuto
disapplicabile detto limite legislativo al subappalto” in ossequio al “dovere-potere del
giudice nazionale di disapplicare la norma interna contrastante con l’ordinamento
comunitario (cfr., tra le altre, Cons. Stato, VI, 11 novembre 2019, n. 7874)”.
Alla luce delle suesposte considerazioni conclude affermando che “l’amministrazione
aggiudicatrice, nel dare corso all’autorizzazione al subappalto, deve fare applicazione della relativa disciplina quale risultante all’esito della citata pronuncia
della Corte di Giustizia (Cons. di Stato n. 6875/2022)” espunta, pertanto, dei limiti al
subappalto.