Il gestore delle spiagge comunali paga la TARI
La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Liguria, con sentenza n. 959 del 30 dicembre 2022 ha respinto il ricorso di gestore di stabilimento balneare comunale che per non pagare la TARI sosteneva la tesi sono esentati dal tributo i locali e le aree adibite ad ufficio e servizi di proprietà comunale
In tema di TARI, l'esenzione dal tributo prevista dal Regolamento comunale per "i locali e le aree adibite ad ufficio e servizi di proprietà comunale" non può esser utilmente invocata da coloro che detengono immobili di proprietà del Comune in virtù di una convenzione. Ed infatti, utilizzando beni (dai quali traggono economicamente un vantaggio) che sono pur sempre suscettibili di produrre rifiuti, essi sono soggetti all'applicazione della regola euro unitaria "chi inquina paga" con conseguenza debenza del tributo (nella specie, il contribuente era gestore, giusta convenzione stipulata con il Comune, di uno stabilimento balneare con annesso locale bar, di proprietà del medesimo Comune).
Il ricorrente ha invocato il richiamo del regolamento comunale laddove stabilisce che "sono esentati dal tributo i locali e le aree adibite ad ufficio e servizi di proprietà comunale", sostenendo che, essendo gli immobili e le aree relativamente ai quali viene richiesta l'imposizione ai fini TARI di proprietà comunale, gli stessi non dovrebbero essere assoggettati ad alcuna imposizione. La Corte di Giustizia ha respinto tale tesi.
Il presupposto per l'applicazione del tributo è costituito dal "possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto di locali e/o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani" e l'esenzione invocata dalla parte non può essere a vantaggio di altro soggetto che non sia il Comune.
La ratio della norma è evidente in quanto, essendo il Comune beneficiario della tassa, non avrebbe alcun senso il pagamento della stessa da parte del medesimo soggetto deputato ad introitarla; lo stesso non può evidentemente dirsi per soggetti terzi i quali, utilizzando un bene (dal quale il detentore trae un vantaggio) suscettibile di produrre rifiuti, sono soggetti all'applicazione della regola eurounitaria "chi inquina paga" espresso nell'art. 15 della direttiva 2006/12/CE e nell'art. 14 della direttiva 2008/98/CE.
Nel caso di specie la TARI risulta dovuta in quanto il contratto intercorrente tra il Comune e la società gestore costituisce titolo volto a riconoscere a quest'ultima una posizione qualificabile come detenzione (di area suscettibile di produrre rifiuti), sia pure nell'interesse del Comune e strumentale all'assolvimento dei compiti previsti dal contratto, nell'esercizio di un'attività imprenditoriale con finalità lucrativa.