Il gestore è agente contabile imposta soggiorno
La Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, con sentenza n. 432 del 02/9/2020 n. 432 è intervenuta in materia di conto di gestione imposta di soggiorno.
È opportuno ribadire, rilevano i magistrati, riguardo alla definizione di contenuta nel sopra citate disposizioni regolamentari, che nel silenzio della norma primaria, il gestore della struttura recettiva non poteva assumere la funzione di “sostituto” o “responsabile d’imposta”, né tale ruolo avrebbe potuto essergli attribuito dal regolamento comunale. Solo di recente, 1-ter del citato articolo, introdotto dal D.L. 19 maggio 2020, n. 24 (convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77) prevede che il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno di cui al comma 1 con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale e che per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 In ogni caso, deve rammentarsi che anche nella ipotesi di omesso versamento di somme ricevute a titolo di imposta da soggetto qualificabile come (per fattispecie concernenti la figura del notaio) è stata riconosciuta la giurisdizione della Corte dei conti (cfr. sez. I Appello, sentenza 23 ottobre 2018, n. 410) e la qualifica in capo al responsabile medesimo di agente contabile chiamato in giudizio per il maneggio di denaro e non quale coobbligato al pagamento delle imposte (Sez. Appello Sicilia, sentenza 18 gennaio 2018, n. 9)