Il Funzionario responsabile del settore tributi può gestire il contenzioso
Il funzionario responsabile del settore tributi è legittimato a gestire anche l'eventuale contenzioso, così si è espressa la Cassazione, con Ordinanza n. 12550, del 8 maggio 2024.
In considerazione:
-> dell'all’art. 11, comma 3, d.lgs. 546/1992: «L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio.»;
-> della disciplina stabilita per i singoli tributi: d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11, comma 4; d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 74, comma 1; l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 162, ult. prop.; l. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 692;
la Suprema Corte ha ribadito: "... la Corte ha già avuto modo di statuire che, in relazione all'ampiezza dei poteri dispositivi di natura sostanziale conferiti al funzionario responsabile dell’ufficio tributi, «deve ritenersi che tra le competenze del funzionario responsabile sia compresa anche la gestione dell'eventuale contenzioso, rappresentando essa non già un'attività diversa ed ulteriore, ma soltanto l'attività successiva necessaria al fine di difendere in giudizio la pretesa tributaria dell'ente come già in precedenza affermata negli atti impositivi», così che a detto funzionario deve riconoscersi lo jus postulandi (anche nel grado di appello; v. Cass., 11 febbraio 2021, n. 3439; Cass., 14 febbraio 2017, n. 3941; Cass., 28 gennaio 2010, n. 1855); - lo jus postulandi consegue, così, dalle stesse disposizioni di legge (sopra citate), così che ciò che rileva è la sola preposizione del funzionario responsabile, non anche la necessità di una specifica delega alla proposizione dell’atto di appello”.