Il funzionario paga anche il debito per le cause
La Corte dei Conti Molise, con delibera 35/2021, ha analizzato il quesito di un Comune teso a sapere se l’art.191, comma 4 TUEL (rapporto obbligatorio intercorrente, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell’art.194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l’amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura) sia applicabile anche agli incarichi di patrocinio in giudizio, in cui non sia predeterminabile a priori il compenso.
La Corte dei Conti ritiene che la disposizione trovi applicazione anche agli incarichi in esame atteso che anche le spese relative a incarichi di patrocinio in giudizio sono assoggettate ai principi generali espressi nel primo comma del citato art.191. Ad esse si estende, altresì, l’onere di comunicare le informazioni relative all’impegno e, nel caso del suo mancato assolvimento, la facoltà del terzo interessato di non eseguire la prestazione sino al momento della comunicazione dei dati.