Il fondo statale caro bollette si utilizza anche per altri oneri
La finalità del fondo statale caro bollette va oltre la copertura della spesa per energia elettrica e gas.
Analizzando le norme e la relazione parlamentare emerge infatti che la finalità del fondo è quella di garantire la continuità dei servizi erogati, i cui costi (spese) sono aumentati sia per l’effetto energia elettrica e gas, sia per altre motivazioni (basta pensare al combustibile e agli altri oneri di gestione tenuto conto il livello dell’inflazione).
La spesa per utenze energia elettrica e gas è invece considerata come criterio di riparto del fondo di cui trattasi, che è stato aggiornato due volte con DL 50/2022 e con DL 115/2022.
Anche la nota dell’Ufficio studi Senato sull’art. 27 comma 2 DL 17/2022 evidenzia che “il comma 2 istituisce un fondo per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali, da ripartire in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, con una dotazione di 250 milioni di euro per l’anno 2022, da destinare, per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province".
Ne consegue che il Comune, la Provincia, la Città metropolitana possono legittimamente utilizzare le risorse di cui ai Fondi art. 27 comma 2 DL 17/2022; art. 40 comma 3 DL 50/2022; art. 16 comma 1 DL 115/2022, anche per altre finalità. In particolare è possibile finanziare altri aumenti di spesa correlati all’erogazione dei servizi pubblici locali, documentabili nell’incremento tra il 2022 e il 2019.
Quanto sopra è da intendersi riferito a tutti i fondi in questione, posto che anche le altre due successive reiterazioni normative aggiornano sempre lo stesso fondo di cui art. 27 comma 2 DL 17/2022.
Si richiama di seguito la normativa rilevante:
Art. 27 comma 2 DL 17/2022:
“Per garantire la continuità dei servizi erogati è riconosciuto agli enti locali un contributo straordinario. A tal fine, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE-Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici”.
Art. 40 comma 3 DL 50/2022:
“Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è incrementato per l'anno 2022 di 170 milioni di euro, da destinare per 150 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas”.
Art. 16 comma 1 DL 115/2022:
“Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, già incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è incrementato per l'anno 2022 di 400 milioni di euro, da destinare per 350 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 settembre 2022, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas”.