Il fondo perdite partecipate a salvaguardia degli equilibri di bilancio
Rilevando l’assenza di accantonamenti al fondo perdite partecipate nonostante fossero stati rilevati risultati negativi di alcune partecipate, la Corte dei conti Basilicata, con deliberazione n. 13/2024/PRSE, ha rammentato il disposto dell'art. 21, co. 1, del TUSP, ovvero l’onere, che sorge in capo alle Amministrazioni, di accantonamento “nell'anno successivo in apposito fondo vincolato” di un importo “pari al risultato negativo non immediatamente ripianato” conseguito dalla partecipata. Ratio della normativa è la “tutela dell’equilibrio di bilancio … che può essere compromesso da una gestione inefficiente del patrimonio azionario pubblico”.
“In tale contesto”, secondo la Corte, “l’art. 21 rappresenta un tassello del più complessivo progetto di razionalizzazione e responsabilizzazione dell’ente locale partecipante. Se, infatti, nelle ipotesi di mal funzionamento più gravi gli artt. 20 e 24 del TUSP impongono all’amministrazione la dismissione della società in perdita, diversamente, quando la società partecipata, benché idonea a superare il test di efficienza di cui all’art. 20, presenti perdite di esercizio non immediatamente ripianate, sorgono in capo all’amministrazione pubblica socia precisi obblighi di accantonamento di somme a bilancio, da effettuare nell’anno successivo a quello di esercizio nel quale la perdita viene accertata, ed il cui importo deve essere parametrato al risultato negativo non ripianato secondo specifiche modalità. In questo modo viene creata una relazione diretta tra le perdite registrate dagli organismi partecipati e la consequenziale contrazione degli spazi di spesa effettiva disponibile per gli enti proprietari a preventivo; l’accantonamento della somma determina il consolidamento indiretto del risultato negativo della società partecipata nel bilancio della partecipante, con l’effetto di salvaguardare gli equilibri finanziari presenti e futuri dell’ente locale responsabilizzandolo verso la sana gestione degli organismi partecipati.”
Rispetto quanto esposto, viene altresì sottolineata l’inconsistenza “ai fini dell’accantonamento in parola, di qualsivoglia valutazione discrezionale svolta dall’Ente circa la non opportunità di procedere alla costituzione del fondo” essendo, in tal senso, “prive di rilevanza … le considerazioni svolte circa l’esiguità della quota di partecipazione dell’Ente, nonché i risultati d’esercizio positivi conseguiti” nelle annualità successive alla perdita.