Il Fondo funzioni fondamentali riduce il FCDE
L’applicazione della maggiore entrata a Titolo II E.2.01.01.01.001 «Trasferimenti correnti da Ministeri» relativa alla quota di Fondo Funzioni Fondamentali di cui art. 106 DL 34/2020 e art. 39 DL 104/2020 e la contemporanea riduzione delle entrate da Titolo I e da Titolo III comporta la riduzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, in quanto si sostituisce una entrata incerta (nella riscossione) con una entrata certa.
Lo evidenzia chiaramente il DM MEF 03.11.2020 nel rilevare che “Ciascun ente locale è tenuto ad indicare la riduzione dello stanziamento definitivo del Fondo crediti di dubbia e difficile esazione per l’esercizio 2020 nel bilancio di previsione 2020-2022, rispetto allo stanziamento definitivo 2019 del bilancio di previsione 2019-2021, imputabile alle variazioni (riduzioni) direttamente correlate alle variazioni (riduzioni) delle entrate proprie coperte con le risorse di cui all’articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020 e all’articolo 39 del decreto legge n. 104 del 2020”.
Di conseguenza, nel certificato Fondo Funzioni Fondamentali occorre evidenziare la riduzione del FCDE, nella colonna d) del modello Covid, altrimenti si appesantirebbe la certificazione in modo improprio.