Il Fondo di solidarietà va analizzato nelle singole parti
Il fondo di solidarietà comunale, attualmente disciplinato dall’art. 1 commi 448 e 449 Legge 232/2016, è stato introdotto nel nostro ordinamento a seguito dell’emanazione della Legge delega 42/2009 sul federalismo fiscale, che ha sostituito il sistema dei trasferimenti statali.
Il fondo di solidarietà comunale svolge tre funzioni:
riequilibrio delle risorse a seguito del cambiamento delle basi imponibili, nel passaggio da ICI a IMU, e quindi dei gettiti relativi
perequazione delle risorse disponibili rispetto ad indici di fabbisogno e capacità fiscale autonoma
ristoro dei gettiti aboliti, quali IMU e TASI 1° casa
La perequazione e il riequilibrio avvengono in forma orizzontale, ovvero tra enti, non in forma verticale, ovvero con l’intervento dello Stato.
Sul tema del federalismo fiscale, dalle forme e criteri di perequazione alla concreta attuazione di tutti i nuovi meccanismi operativi, Delfino & Partners ha già svolto e soprattutto svolgerà in seguito ulteriori approfondimenti seminariali, posta l’importanza della questione.
Per ora si vuole mettere in luce l’importanza dell’analisi dei dati del fondo di solidarietà comunale, che non può assolutamente essere visto nel totale per leggere le sue variazioni di anno in anno.
Il fondo di solidarietà comunale è composto di tre parti bene distinte (oltre alla componente di alimentazione pari al 22,43% dell’IMU):
La quota tradizionale
La quota a ristoro
La quota aggiuntiva (vincolata) per la convergenza verso i fabbisogni standard.
La quota tradizionale da un anno all’altro si riduce o aumenta in base alla differenza (calcolata su una quota via via crescente) tra fabbisogni standard e capacità fiscale; la quota a ristoro è costante; la quota aggiuntiva è crescente, ma è vincolata.
E’ allora fondamentale in questo momento stampare la videata del fondo di solidarietà 2022 ed analizzare la dinamica tra B3 a B7 per evidenziare la sua evoluzione, in aumento o in diminuzione. Di questo occorre tenere conto per il bilancio 2023-2024-2025, laddove la quota variabile passerà dal 60% (2022) al 65% (2023) al 70% (2024) al 75% (2025).