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Il fondo di rotazione non può essere usato per la competenza. Occorre modifica del principio contabile

In merito all’utilizzo del Fondo di rotazione di cui art. 243 ter Tuel in termini di competenza (che contabilmente è un obbrobrio) oltreché in termini di cassa, consentito dal DL 133/2014 art. 43 comma 1 e comma 2, ricordiamo che la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 224/2024, ha messo fine a questo sistema, avallato anche dalla Corte Conti Lazio con delibera n. 6/2018 e ripreso dal principio contabile All. 4/2 al paragrafo 3.20bis.


Il principio contabile – adesso possiamo ribadire "ERRONEAMENTE" – evidenzia nel citato paragrafo:

“per le anticipazioni di liquidità concesse a valere sul fondo di rotazione di cui all’art. 243 ter del decreto legislativo n. 267 del 2000, gli enti locali applicano le modalità di contabilizzazione definite dalla deliberazione della sezione delle autonomie n. 14 del 2013, salvo l’ipotesi di cui all’art. 43, del decreto legge n. 133 del 2014, il quale prevede che “Nel caso di utilizzo delle risorse del "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo n. 267 del 2000 secondo quanto previsto dal comma 1, gli enti locali interessati iscrivono le risorse ottenute in entrata nel titolo secondo, categoria 01, voce economica 00, codice SIOPE 2102. La restituzione delle medesime risorse e' iscritta in spesa al titolo primo, intervento 05, voce economica 15, codice SIOPE 1570 ”. Al riguardo, si richiama la delibera n. 6 del 2018 della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Lazio “L’art. 43 del DL 12 settembre 2014, n. 133 ha successivamente riconosciuto agli enti locali la possibilità di impiegare il fondo non solo con finalità di anticipazione di cassa, ma anche con funzione di copertura, espressamente prevedendo l’utilizzo delle relative risorse tra le misure di cui alla lettera c del comma 6 dell’art. 243-bis necessarie per il ripiano del disavanzo di amministrazione e per il finanziamento dei debiti fuori bilanci.”


La norma citata, ora cassata, consentiva che il fondo di rotazione potesse essere utilizzato per finanziare i debiti fuori bilancio portati nel piano di riequilibrio pluriennale e per assorbire il disavanzo. Veniva in questo modo messa in secondo piano la vera – e unica – funzione del fondo di rotazione, ovvero l’anticipazione di liquidità per consentire di pagare spese già finanziate.

Nell’errore contabile era caduta anche la COSFEL del Ministero dell’Interno, che in applicazione della fantasiosa normativa aveva autorizzato gli enti in riequilibrio a utilizzare tale sistema.


Di fatto si potevano verificare due ipotesi dell’utilizzo del fondo di rotazione:

-pura cassa, con sterilizzazione in spesa costituto da un apposito accantonamento per evitare l’espansione della capacità di spesa ed effetti mirabolanti sul risultato di amministrazione (percorso corretto anche secondo logica)

-di competenza, alla stregua di un trasferimento statale, con imputazione a Titolo II entrata, senza alcuna sterilizzazione di spesa (percorso NON corretto).


La Corte Costituzionale aveva già fatto sentire la propria voce dissonante con le famose sentenze n. 4/2020 e n. 80/2021 con cui aveva bocciato l’art. 2, comma 6 D.L. n. 78/2015 prima, e l’art. 39-ter D.L. n. 162/2019 dopo, eliminando l’altro obbrobrio, ovvero la possibilità di utilizzare l’accantonamento del FAL di cui al D.L. n. 35/2013 in difformità dell’art. 119 della Costituzione, facendolo confluire nel FCDE.

Successivamente è arrivato il “pentimento” della Corte dei Conti Lazio che il 26.01.2023 ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 43, commi 1 e 2, del citato DL 133/2014 e dell’art. 53, comma 4, del DL 104/2020.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 224/2023, ha sancito l’illegittimità delle norme di cui sopra, tracciando una linea di continuità con le precedenti sentenze n. 4/2020 e n. 81/2021.

Pertanto, secondo il giudice costituzionale, l’art. 43 comma 1, “nella parte in cui non prevede che l’utilizzo delle risorse attribuibili agli enti locali che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale a valere sul “Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali” di cui all’art. 243-ter del d.lgs. n. 267 del 2000 deve avvenire solo a titolo di cassa, viola tanto l’art. 119, settimo comma, della Costituzione, quanto i principi dell’equilibrio di bilancio e dell’obbligo di copertura della spesa, di cui agli artt. 81, terzo comma, 97, primo comma, e 119, primo comma, Costituzione, poiché l’impiego del fondo di rotazione a titolo di copertura del disavanzo pregresso e dei debiti fuori bilancio determina un apparente miglioramento del risultato di amministrazione con conseguente espansione della capacità di spesa priva di copertura che si riflette sugli equilibri di bilancio dell’ente”.

E’ illegittimo anche il comma 2 dell’art. 43, “nella parte in cui non prevede che è comunque garantita idonea iscrizione nel fondo anticipazione di liquidità di una somma di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell’esercizio e non restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata, poiché, non prevedendo espressamente il dovere di contabilizzare nel fondo anticipazioni liquidità l’importo ottenuto a titolo di anticipazione dal fondo di rotazione, al netto delle quote annuali rimborsate, ma prevedendo esclusivamente di istituire una nuova voce SIOPE 1570 (trasferimenti correnti allo Stato), per l’importo pari alla rata annua da restituire, allarga artificiosamente la capacità di spesa, senza alcuna garanzia sull’effettiva possibilità di restituzione dell’intero ammontare ottenuto a titolo di anticipazione, pregiudicando i futuri equilibri di bilancio”.

Ne consegue che per evitare una non corretta espansione della capacità di spesa a fronte di un mero anticipo di cassa, è ribadito in Sentenza costituzionale che “è previsto l’obbligo di sterilizzare l’anticipazione, affinché la stessa da strumento di flessibilizzazione della cassa non diventi anomalo mezzo di copertura di nuove spese e di riduzione del disavanzo con modalità contrarie agli artt. 81 e 119, sesto (settimo) comma, Costituzione.”

Secondo i giuridici “le risorse ottenute dal fondo di rotazione devono essere sterilizzate nel fondo anticipazioni liquidità, perché altrimenti costituirebbero una surrettizia modalità di copertura di nuova spesa. La contabilizzazione dell’anticipazione di liquidità non può essere disciplinata come un mutuo, la cui provvista finanziaria entra nel risultato di amministrazione per la parte attiva attraverso l’incameramento della sorte nel titolo di entrata dedicato ai mutui, prestiti o altre operazioni creditizie e serve a coprire, in parte spesa, gli investimenti. Nel caso del mutuo il capitale e gli interessi da restituire pesano sul risultato di amministrazione per la sola rata annuale, mentre nel caso dell’anticipazione è l’intera somma “sterilizzata” ad essere iscritta tra le passività” (Sentenza n. 89/2017).