Il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) istituito presso l’ANAC
L’articolo 24 del D.lgs. 36/2023 (nuovo Codice dei Contratti), in tema di digitalizzazione del ciclo di vita degli appalti pubblici, ha introdotto il “Fascicolo virtuale dell'operatore economico” il quale è stato successivamente compiutamente disciplinato dalla Delibera Anac del 20 giugno 2023 n. 262.
Detto Fascicolo è operativo a far data dal 1° gennaio 2024.
Nello specifico il Codice prevede che presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici sia istituito il FVOE con lo scopo di consentire la verifica:
- dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 (automatiche) e 95 (non automatiche);
- dei requisiti di cui all'articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici;
- dei documenti relativi ai requisiti di cui all'articolo 100 che l'operatore economico inserisce.
Pertanto, le stazioni appaltanti ed enti concedenti potranno acquisire i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici e gli Operatori Economici dovranno di inserire a sistema tutti i documenti necessari al fine di partecipare alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici.
In particolare, con la succitata delibera n. 262/2023, Anac individua le tipologie di dati da inserire nel FVOE per i quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, nonché, le funzionalità del FVOE stesso.
Per sommi capi, secondo le indicazioni di Anac, il FVOE permette:
- il controllo dell’assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti di selezione di cui agli articoli 94, 95, 98, 100 e 103 del codice in capo agli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, agli ausiliari e ai subappaltatori;
- il controllo, durante l’esecuzione del contratto, del perdurare dei requisiti di cui al punto precedente;
- l’acquisizione da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti delle informazioni certificate comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici;
- l’inserimento da parte degli operatori economici, tramite apposite funzionalità, dei dati e delle certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti speciali la cui produzione è a loro carico;
- il riutilizzo da parte degli operatori economici dei documenti presenti nel FVOE per la partecipazione a più procedure di affidamento, nel rispetto dei termini di validità temporale degli stessi (la validità temporale delle certificazioni riguardanti i requisiti di carattere generale è stabilita convenzionalmente in 120 giorni, ove non diversamente previsto);
- il riutilizzo da parte delle stazioni appaltanti delle verifiche già effettuate per precedenti affidamenti.
Inoltre, Anac precisa che per l’utilizzo del FVOE le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, mediante il RUP abilitato o il Responsabile del Procedimento delegato dal medesimo, dovranno acquisire il CIG per ciascuna procedura di affidamento, indicando i soggetti abilitati alla verifica dei requisiti. Detti soggetti abilitati dovranno richiedere l’accesso al FVOE dell’operatore economico, acceso che avverrà previa autorizzazione di quest’ultimo.
Viene, infine, precisato che sui documenti informatici inseriti dagli operatori economici è apposta la firma digitale, ovvero altro tipo di firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata e, comunque, il documento dovrà essere formato con modalità tali da garantirne la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità, nonché, la riconducibilità all'autore in modo manifesto ed inequivoco.
In ultimo giova segnalare quanto previsto da Anac nella propria delibera nelle disposizioni transitorie e finale, nelle quali, al comma 4 art. 12 prevede che:
“A decorrere dal 1° gennaio 2024:
a) fino alla completa operatività del sistema, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti effettuano le verifiche di competenza sui dati e i documenti a comprova dei requisiti generali non disponibili nel FVOE ai sensi dell’articolo 40, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000, con le modalità previste dall’articolo 71, comma 2, del medesimo decreto;
b) fino alla completa operatività del sistema, i dati e i documenti a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario non disponibili nel FVOE sono inseriti nel sistema dagli OE;
c) fino alla completa operatività del sistema le stazioni appaltanti e gli enti concedenti trasmettono all’ANAC le informazioni utili alla dimostrazione dell’assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del codice dalle stesse accertate, ai fini dell’annotazione nel casellario informatico, con le modalità indicate nel Regolamento per il funzionamento del Casellario adottato dall’ANAC ai sensi dell’articolo 222, comma 10, del codice.
d) fino alla completa interoperabilità del FVOE con il DGUE, i dati, le informazioni e i documenti da utilizzare a comprova dei requisiti di partecipazione, laddove necessario, sono indicati dall’OE con le modalità previste dal sistema”.
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