Il DL proroghe modifica il codice appalti
Il DL 132/2023, convertito in legge 170/2023, all’art. 15-quater, ha modificato il Codice dei contratti pubblici al fine di ridefinire, in modo estensivo, la causa di conflitto di interesse negli appalti pubblici e di modificare il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione nelle procedure competitive con negoziazione.
In particolare, come evidenziato dal Servizio studi del Senato, l’art. 15-quater, modifica gli articoli 16, comma 1, e 73, comma 4 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36), che, rispettivamente, disciplinano i casi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e la procedura competitiva con negoziazione per l’affidamento di un appalto.
Nel primo caso, il citato comma 1 dell'articolo 16 definisce in modo puntuale il conflitto di interesse, caratterizzato: da un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni; dai poteri del soggetto, cioè la possibilità di influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione; e da una causa del conflitto, cioè l’esistenza di, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.
Ciò premesso, la lettera a) dell’articolo in esame sopprime le parole “concreta ed effettiva” al comma 1 dell'articolo 16 del D.lgs. 36/2023, allargando in tal modo la percezione della minaccia derivante da cause di conflitto di interesse, come indicato anche dall’art. 24 della direttiva 2014/24/UE, senza quindi circoscriverla solo ad una minaccia “concreta ed effettiva” come previsto nel testo vigente.
In secondo luogo, la lettera b), modificando il comma 4 dell’articolo 73, eleva da dieci a trenta giorni il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione nelle procedure competitive con negoziazione, allineando tale termine a quello di trenta giorni previsto dall’art. 29 della direttiva 2014/24/UE e dalle altre procedure utilizzate nei settori ordinari (procedura aperta, ristretta, dialogo competitivo e partenariato per l’innovazione - artt. 71-75 del D.Lgs. 36/2023).
Il comma 4 dell’art. 73 stabilisce, nel testo vigente, che il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato come mezzo di indizione di una gara un avviso di pre-informazione, dalla data d'invio dell'invito a confermare il proprio interesse.