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Il divieto di assunzione in caso di ritardo contabile riguarda solo i nuovi contratti

La Corte dei Conti Puglia, con delibera 83/2022 ha affrontato il tema del divieto assunzioni di personale ai sensi dell’art. 8 comma 1-quinquies DL 113/2016, verificando se il divieto riguarda solo le nuove assunzioni oppure anche le proroghe dei contratti in essere e lo scavalco condiviso.

La norma in questione rileva:

In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo. Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l’esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia.

La Sezione ritiene che il divieto sopra richiamato si riferisca alla sola fattispecie di assunzione di personale, nelle forme specificate nella norma stessa ("ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto”), senza, viceversa, contemplare la diversa ipotesi della proroga di contratti di lavoro in essere.

Invero, come è stato condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza contabile, la proroga configura «una modifica del solo termine finale del rapporto negoziale, che rimane identico nei contenuti [...] la proroga di un contratto di lavoro da parte di una pubblica amministrazione non equivale ad una nuova assunzione e per tale ragione, in via di principio, non soggiace ai divieti ed ai limiti propri dell'attività di reclutamento» (in termini, Sez. reg. di controllo per il Lazio, delibera n. 16/2009).

Quindi il divieto non si applica né alla proroga, né allo scavalco condiviso.