Il diniego di occupazione e il potere dalla Polizia locale
Il T.A.R. per il Veneto sezione Terza, con sentenza n. 1200 del 11 ottobre 2021, ha respinto il ricorso di un gestore di un pubblico esercizio, che si era visto negare la concessione di occupazione di suolo pubblico, al fine di evitare assembramenti, poiché si trattava di area pedonale di intenso flusso.
Il diniego del comune di concedere l’occupazione di suolo pubblico si basava su un verbale della Polizia locale, che a detta del ricorrente non poteva fondare il provvedimento dell’Ente.
Tuttavia, il TAR analizzando il regolamento sul Canone Unico Patrimoniale comunale, che conferisce alla Giunta il compito di stabilire attraverso una deliberazione i criteri in base ai quali concedere le occupazioni di suolo pubblico relative alle attività economiche (con riguardo ai luoghi dove si intende favorire, limitare o escludere l’occupazione del suolo e alle attività da incentivare o da disincentivare attraverso lo strumento dell’occupazione), ha precisato che in osservanza del regolamento, la Giunta Comunale aveva approvato la predetta delibera, attribuendo uno specifico potere di vigilanza e di intervento alla Polizia locale, incaricandola di vigilare sul rispetto dei criteri generali e conferendole il potere, qualora si verificassero delle criticità relative agli stessi, oltre che alla pubblica sicurezza o all'ordine pubblico e anche di ordinare la modifica dell’occupazione di suolo pubblico così come, nei casi più gravi, la sospensione o la cessazione della stessa.
Per queste ragioni, secondo il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, il provvedimento di diniego del Comune deve considerarsi legittimo, in quanto “l’accertamento della Polizia … contenendo un rilievo dello stato di fatto “trasversale”, perché inerente la situazione di tutti gli esercenti titolari di concessioni nella medesima zona, costituisce un elemento istruttorio rilevante, utilizzabile al fine di fondare, come avvenuto nel caso di specie, l’adozione di un provvedimento in autotutela da parte del Comune”.
Il TAR sottolinea, inoltre, che “gli elementi istruttori, utilizzabili dagli Uffici ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza, possono anche emergere da attività di accertamento inerenti la posizione e situazione giuridica di soggetti diversi da quello il cui titolo di occupazione è in contestazione, purché si tratti di elementi comunque pertinenti alla situazione giuridica di quest’ultimo” e che nel caso di specie “il verbale di sopralluogo della Polizia … pur riguardando specificamente l’occupazione di suolo posta in essere da altra società, contiene considerazioni e un accertamento sulla situazione di fatto che non coinvolge solo la situazione giuridica di tale ultimo soggetto, ma anche quella degli esercenti titolari di concessioni siti nella medesima zona … avendo la Polizia riscontrato che … il flusso pedonale è talmente intenso da provocare situazioni di frequente assembramento ed anche, nei momenti di maggior afflusso, intasamenti veri e propri”.