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Il diniego di autotutela e la competenza delle Commissioni tributarie

Il diniego di autotutela può essere impugnato di fronte alle Commissioni tributarie, poiché il giudice tributario ha competenza riguardo tutte le controversie in materia di tributi e dunque anche quelle aventi ad oggetto gli atti di esercizio dell’autotutela tributaria.

Così si è espressa la Corte di Cassazione, Sez. VI, con l’Ordinanza n. 24803 del 15 settembre 2021, che, richiamando quanto già in precedenza affermato, precisa: “è impugnabile di fronte alle Commissioni tributarie il diniego di autotutela in quanto l'attribuzione al giudice tributario di tutte le controversie in materia di tributi comporta che anche quelle relative agli atti di esercizio dell'autotutela tributaria, incidendo sul rapporto obbligatorio tributario, sono devolute al giudice indipendentemente dall'atto impugnato e dalla natura discrezionale dell'esercizio dell'autotutela tributaria”.

Tuttavia, la Cassazione sottolinea: Nel giudizio instaurato contro il rifiuto di esercizio di autotutela può esercitarsi un sindacato solo sulla legittimità di rifiuto e non sulla fondatezza della pretesa tributaria (Cass. S.U. 9669/09; Cass. n. 3442/15; n. Cass 25524/14; Cass 1457/10)”.