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Il diniego all’accesso civico richiede sempre la forma espressa

Il TAR Calabria, con sentenza n. 588/2021, ha specificato che, nel caso in cui l’istanza di accesso configuri contemporaneamente accesso documentale ex lege n. 241/1990 ed accesso civico di cui al D.lgs. 33/2013, la condotta silente del soggetto pubblico comporta sia diniego tacito per l’accesso documentale di cui alla L. n. 241/1990 sia inerzia della p.a. sulla richiesta di accesso civico ex D.lgs. 33/2013 in quanto “il silenzio serbato dalla p.a. sulla richiesta di accesso generalizzato non integra la formazione di un provvedimento tacito di diniego”. In tal senso in caso di accesso civico risulta “necessario che la p.a. operi una valutazione e si determini in modo espresso sulla richiesta ostensiva generalizzata” poichè "l’accedente -in disparte l’attivazione della tutela amministrativa innanzi al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ex art. 5, comma 7, D. Lgs. n. 33/2013- potrà contestare l’eventuale inerzia della p.a. attivando l’actio contra silentium di cui all’art. 117 c.p.a. e -solo in ipotesi di diniego espresso- il rito sull’accesso ex art. 116 c.p.a."