Il debitore esecutato mantiene la soggettività passiva del tributo
Il pignoramento dell’immobile determina che l’obbligo di versamento dei tributi locali rimanga a carico del proprietario.
È quanto chiarito dalla sentenza n. 7004 del 18 dicembre 2023, attraverso la quale la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania ha confermato che la mera custodia dell’immobile non comporta un’alterazione circa la titolarità di beni e frutti che ne sono oggetto, con la conseguenza che il debitore esecutato, dunque, mantiene la proprietà sui medesimi seppur privato dal potere di disporne liberamente.
La vicenda aveva ad oggetto la contestazione del mancato versamento di IMU e TASI da parte di una società contribuente, la quale reagiva indicando il venir meno del presupposto impositivo per essere stata privata del possesso degli immobili a seguito di procedura esecutiva immobiliare.
Il giudice d’appello, confermando la sentenza emessa in primo grado, sottolineava tuttavia come la custodia giudiziaria non determinasse alcuna modifica della titolarità dei beni e dei frutti sottoposti a pignoramento, in ragione del fatto che non si determina alcun trasferimento del possesso; il proprietario, benché esecutato, manterrà sempre la titolarità delle posizioni soggettive riconducibili al proprio status, fra cui, ovviamente, anche quelle di natura tributaria, con la conseguenza che il carico tributario non potrà essere mai sostenuto da un soggetto diverso dal proprietario dell’immobile sottoposto a pignoramento fintantoché il bene non sia stato venduto all’asta.
Ciò soprattutto per quel che concerne l’IMU giacché, come espresso a chiare lettere dall’art. 1, comma 743, della Legge n. 160/2019, “i soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili”, collegando così il pagamento del tributo al concetto di possesso, derivandone, pertanto, che il debitore pignorato “dovrà assolvere agli obblighi imposti dalla disciplina relativa all’imposta comunale: l’esecuzione dell’atto di pignoramento immobiliare […] non ha in sé alcun effetto sulla debenza dell’IMU, effetto che invece si manifesta appunto con la formalizzazione della conclusione della procedura di vendita forzata”.